La circolare delle Dogane impartisce le istruzioni per attivare i "corridoi controllati ferroviari", destinati al trasporto di container dal punto di sbarco fino al magazzino di temporanea custodia presso un nodo logistico di destinazione. Ciò ampia il campo d'applicazione e introduce nuove semplificazioni rispetto alla procedura stabilita dalla nota 67703/RU/DCGT del 12 agosto 2011, che riguarda la movimentazione dei container tra aree portuali e magazzini di temporanea custodia situati nei retroporti.
L'applicazione dei corridoi veloci avviene solo se vigono specifiche condizioni:
- Merci confezionate in container
- Contratto unico di trasporto che include la tratta coperta dal Corridoio controllato
- Nodo logistico di destinazione con presidi di altre Amministrazioni per attuare i medesimi controlli previsti al punto di ingresso/sbarco. In alternativa, il Gestore del viaggio garantisce, per le merci da inoltrare nel corridoio, che non siano richiesti controlli da altre Amministrazioni o che essi siano stati espletati;
- Utilizzo, da parte dei Gestori temporanea custodia, del Colloquio T.C.
- Connessione ferroviaria continua tra il Nodo logistico portuale e il Nodo logistico di destinazione
- Disponibilità ai soggetti che curano la presentazione delle dichiarazioni di vincolo al regime doganale di esito degli estremi delle partite A/3 dichiarabili introdotte nel magazzino di T.C. del Nodo logistico di destinazione.
NOTA AGENZIA DOGANE SU CORRIDOI CONTROLLATI FERROVIARI DEL 5 MAGGIO 2015
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