La Commissione ha fissato le nuove norme considerando anche il trasporto di merci su rotaia come servizio pubblico, perché svolge l'approvvigionamento di merci ritenute sensibili, come i prodotti energetici e i beni di prima necessità. Quindi, lo sciopero deve rispettare le norme previste dalla Legge 146/90. La delibera è già operativa, essendo stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale numero 165 del 18 luglio 2015.
L'ordinanza prescrive che gli scioperi non possono durare più di otto ore consecutive, che possono salire a 24 ore se si ripetono le agitazioni relative alla stessa vertenza. I sindacati devono proclamare lo sciopero con un preavviso minimo di dieci giorni e il fermo deve sempre essere preceduto da una procedura di raffreddamento che dovrà esaurirsi al massimo entro 15 giorni. Se le parti non raggiungono un accordo devono inviare un verbale alla Commissione di Garanzia.
Durante lo sciopero, bisogna garantire alcune prestazioni indispensabili, che consistono nel trasporto di carburante e combustibile da riscaldamento destinato alla rete di pubblico approvvigionamento; animali vivi; latte fresco e altri prodotti alimentari di prima necessità deperibili; farmaci aventi rilevanza curativa; merci pericolose.
La Commissione precisa che il personale usato per svolgere le prestazioni indispensabili non può essere mediamente superiore a un terzo del personale normalmente usato per la piena erogazione del servizio. Indipendentemente dal tipo di merce trasportata, gli scioperanti devono garantire il viaggio di tutti i treni che partono prima dell'orario d'inizio dello sciopero e che arrivano a destinazione entro un'ora prima dell'inizio dello sciopero.
L'ordinanza impedisce lo sciopero dal 21 dicembre al 7 gennaio, dal 10 al 20 agosto e nella settimana che precede e segue la Pasqua. Se lo sciopero riguarda il lavoro straordinario, non può superare i dieci giorni consecutivi.
DELIBERA SU SCIOPERI NELLE FERROVIE MERCI
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