Con la conversione in legge del decreto 83/2015, entrano in vigore alcune novità importanti in materia di legge fallimentare che riguardano anche i processi di ristrutturazione ex articolo 182 bis e i concordarti preventivi, molto frequenti nel settore dei trasporti in Italia. Furio Samela, avvocato dello studio Watson Farley & Wiliams, spiega che "per le procedure ex articolo 182 bis le nuove norme introdotte agevoleranno soprattutto le aziende, perché gli accordi di ristrutturazione potranno essere conclusi se agli stessi aderiscono creditori finanziari che rappresentano il 75% del credito della categoria". Questa innovazione mira a togliere alle banche che vantino crediti di modesta entità il potere d'interdire accordi di ristrutturazione cui aderiscono le banche creditrici più esposte.
Samela aggiunge che "per il concordato preventivo si segnala anche la possibilità, da parte di creditori che rappresentano almeno il 10% (in valore) del ceto creditorio, di proporre proposte di concordato concorrenti per arrivare a un'intesa con la società, a patto che la proposta di concordato dell'azienda non preveda il rimborso di almeno il 40% dei crediti chirografari (nel caso di concordato liquidatorio) o di almeno il 30% dei crediti chirografari (nel caso di concordato con continuità aziendale)". Questa misura è un incentivo per i creditori, con lo scopo raggiungere un piano concordatario accettabile dalle parti coinvolte nel concordato preventivo.
Gennaro Mazzuoccolo, legale dello studio Norton Rose, aggiunge che con questo decreto "la normativa italiana in tema di legge fallimentare si sta evolvendo, avvicinandosi sempre più ad altri ordinamenti stranieri, in particolare a quello anglosassone. Con le novità introdotte, la nostra normativa sarà più facilmente comprensibile per gli investitori stranieri che avranno presumibilmente maggiore interesse a cercare di fare affari con società, anche di shipping e trasporti, in ristrutturazione".
Nicola Capuzzo
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