Dopo che la Legge 190 del 2014 ha abolito dal 1° gennaio 2015 i costi minimi per l'autotrasporto, la questione resta in vigore solamente nelle aule del Tribunale Civile, dove le imprese di autotrasporto hanno presentato ricorsi per ottenere dai committenti la differenza tra quanto hanno percepito per il trasporto e quanto in teoria imponevano le tabelle dei costi minimi. Su tali ricorsi, i giudici possono prendere diverse decisioni.
Confetra, che è sempre stata in prima linea contro la disciplina dei costi minimi dell'autotrasporto, ha diffuso lo scorso 11 dicembre una circolare che segnala tre sentenze che hanno revocato altrettanti decreti ingiuntivi che imponevano il pagamento della differenza sui costi minimi. Due sentenze sono state emesse dal Tribunale di Genova (la numero 3274 del 28 ottobre 2015 e la 3616 del 9 dicembre 2015) e una dal Tribunale di Livorno (la numero 1285 del 20 ottobre 2015).
Commentando queste sentenze, Confetra dichiara: "I Tribunali di merito sono oramai concordi nel disapplicare l'articolo 83 bis del DL n.112/2008 sui costi minimi, dopo che la Corte di Giustizia Europea (Sentenza 4.9.2014) e la Corte Costituzionale (Sentenza 13.5.2015) hanno sancito l'incompatibilità di quella norma col diritto comunitario".
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