La risposta del ministero del Lavoro riguarda un accertamento in una società che ha stipulato contratti di lavoro intermittente violando le norme del contratto collettivo della sua categoria, che non lo consente. Una prima precisazione riguarda la legittimità di tale divieto previsto dal contratto collettivo. Però, il Decreto Legislativo 81/2015 prevede che il lavoro intermittente può in tutti i casi essere concluso, anche se impedito dal contratto collettivo, solo con "soggetti con meno di 24 anni di età, purché le prestazioni lavorative siano svolte entro il venticinquesimo anno, e con più di 55 anni".
L'associazione dell'autotrasporto Assotir commenta questo chiarimento ricordando che il CCNL Autotrasporto, Spedizione Merci e Logistica sottoscritto dall'associazione con il sindacato autonomo Fast/Confsal – in vigore fino al 31 dicembre 2016 – prevede che "non è ammesso il lavoro intermittente per il personale viaggiante, salvo diversa previsione degli accordi collettivi sottoscritti a livello aziendale".
Quindi, Assotir precisa che "ove per motivi specificamente riferibili alle particolari esigenze logistiche ed organizzative del servizio di trasporto che l'impresa deve eseguire sia utile ricorrere – in modo trasparente e rispettoso della legge – al lavoro intermittente, ciò dovrà risultare da specifici accordi che le parti datoriali e sindacali dovranno concludere a livello decentrato".
Nota ministero Lavoro DS1476 su lavoro intermittente
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