Nella sentenza, i giudici costituzionali chiariscono che l'Autorità dei Trasporti può chiedere il pagamento del contributo solamente ai gestori delle infrastrutture e dei servizi regolati, che sono i settori nei quali l'Autorità ha competenza e per i quali ha concretamente esercitato le sue funzioni di regolazione. Tra queste non rientrano l'autotrasporto e la logistica.
In particolare, la sentenza afferma che "a platea degli obbligati non è individuata, come ritiene il rimettente, dal mero riferimento a un'ampia, quanto indefinita, nozione di 'mercato dei trasporti' (e dei 'servizi accessori'); al contrario, deve ritenersi che includa solo coloro che svolgono attività nei confronti delle quali l'ART ha concretamente esercitato le proprie funzioni regolatorie istituzionali, come del resto ha ritenuto anche il Consiglio di Stato in fase cautelare (Consiglio di Stato, quarta sezione, ordinanza 29 gennaio 2016, n. 312)".
Questa sentenza permette al Tar del Piemonte (che aveva chiesto l'intervento della Corte Costituzionale) di deliberare sul ricorso contro il pagamento presentato da associazioni e imprese del trasporto per il 2014 e il 2015.
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