La circolare 133/2017 del 5 giugno 2017 definisce le regole per la pesatura dei container, che entreranno in vigore il 1° luglio 2017. Le modifiche erano previste, perché il 30 giugno terminerà il periodo transitorio, in cui le Capitanerie permettevano le operazioni di pesa anche con strumenti ritenuti non regolamentari dalla normativa internazionale Solas. La circolare prescrive solo due sistemi di pesatura per ottenere il certificato VGM: pesatura del camion più il container a vuoto e a carico, oppure pesatura dei singoli colli, più materiali di rizzaggio e imballaggio, più la tara indicata per il container. La circolare conferma la tolleranza del 3%.
La pesatura con il secondo sistema (singoli colli e attrezzatura di trasporto) è permessa solamente agli operatori con stato di Operatore Economico Autorizzato previsto dal Codice Doganale Unionale (AEO) o quelli che hanno un Sistema di gestione per la Qualità conforme alla normativa UNI/EN/ISO 9001 o ISO 28000. Tali requisiti dovranno essere forniti tramite invio della certificazione e della visura camerale alle Capitanerie. In entrambe le pesature, il sistema di gestione usato dovrà comprendere le procedure per lo svolgimento delle attività di pesatura.
Secondo quanto riporta Confetra, la circolare ribadisce l'obbligo dello shipper di dichiarare la massa lorda del container verificata (VGM). Come tale Confetra definisce "il soggetto giuridico così qualificato nella polizza di carico marittima o sulla lettera di vettura marittima o in altro documento di trasporto multimodale e/o il soggetto nel cui nome e per conto del quale è stato stipulato un contratto di trasporto col vettore marittimo".
Dal 1° luglio, lo shipper dovrà fornire al comandante della nave (o a un suo rappresentante) e al terminalista (o un suo rappresentante) uno shipping document che contiene il valore della VGM, secondo il modello allegato alla circolare. Confetra precisa che "le informazioni da inserire sono VGM espressa in chilogrammi, numero del contenitore, nome dello shipper, telefono o indirizzo email dello shipper, nome della persona eventualmente autorizzata a firmare il documento per conto dello shipper; metodo di pesatura; matricola della pesa (Metodo 1), data, luogo e firma. Il documento dovrà inoltre contenere la dichiarazione di veridicità dei dati".
La circolare affronta anche la questione dei controlli, che devono avvenire a spese del soggetto che svolge l'accertamento se non ci sono contestazioni; in caso contrario pagherà lo shipper. I terminalisti dovranno fornire all'autorità Marittima la lista dei container in carico e i riferimenti delle agenzie marittime, anche tramite posta elettronica. Ciò può essere evitato se viene fornito un PCS che offre tali informazioni. L'Autorità Marittima potrà poi chiedere all'agenzia gli shipping document dei container verificati. Nel caso di false dichiarazioni nello shipping docuent, sono previste anche sanzioni penali.
"Nell'aggiornare la regolamentazione dell'obbligo di pesatura dei contenitori destinati all'imbarco il Comando Generale delle Capitanerie di Porto ed il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti hanno dimostrato che le necessarie garanzie di sicurezza della navigazione possono convivere con la velocità di esecuzione delle operazioni portuali", ha commentato Nereo Marcucci, presidente della confederazione del trasporto. "La Confetra auspica inoltre che nel prossimo futuro il limite di tolleranza sia innalzato al 5% al fine di allinearlo a quello degli altri Stati UE".
CIRCOLARE COMANDO CAPITANERIE 133/2017 SU PESATURA CONTAINER SOLAS
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