I giudici europei hanno stabilito che Sea può concedere uno spazio aeroportuale a una società senza avviare una procedura di gara, perché non rientra in un appalto di servizi. La sentenza 545/2017 del 13 luglio 2017 nasce da un ricorso al Tar Lombardia presentato da Malpensa Logistica Europa per chiedere l'annullamento dell'assegnazione a Beta-Trans da parte della Sea di un edificio di mille metri quadrati per svolgere servizi di assistenza a terra alle merci. Secondo MLE, l'impianto doveva essere assegnato tramite una gara pubblica, anche perché la stessa MLE ha bisogno di spazi, quindi era interessata a quel magazzino (che prima era destinato a hangar). Il Tar ha quindi inviato il fascicolo alla Corte di Giustizia Europea prima di prendere una decisione.
Davanti ai giudici, Sea e Beta-Trans hanno sostenuto che il magazzino era stato messo a disposizione della Beta-Trans solo in via del tutto temporanea, per consentirle, in quanto nuovo operatore, di avviare l'attività di prestazione di servizi di assistenza a terra delle merci presso l'aeroporto di Milano Malpensa, in attesa che terminassero i lavori di sistemazione degli spazi assegnati alla Beta-Trans, a seguito di un'apposita procedura ad evidenza pubblica cui aveva partecipato anche la Malpensa Logistica Europa. "Peraltro, secondo la Sea e la Beta-Trans, la Malpensa Logistica Europa aveva già a disposizione spazi destinati a magazzino, per una superficie di circa 18mila metri quadrati, oltre a due spazi coperti di, rispettivamente, 2700 e 3227 metri quadrati, per lo stazionamento temporaneo delle merci al riparo dalle intemperie", ha scritto il giudice del rinvio.
Nella sentenza del 13 luglio 2017, i giudici europei sostengono che la Sea non ha violato le norme comunitarie sugli appalti pubblici perché " il contratto in discussione nel procedimento principale, quale illustrato dal giudice del rinvio, non può essere qualificato come appalto di servizi, dal momento che l'ente gestore dell'aeroporto di Milano Malpensa non ha acquisito un servizio fornito dal prestatore in cambio di un corrispettivo".
Il contratto non si configura neppure come "concessione", perché "ai sensi dell'articolo 18 della direttiva 2004/17, le concessioni di servizi relative allo sfruttamento di un'area geografica al fine della messa a disposizione di aeroporti ai vettori aerei sono in ogni caso escluse dall'ambito di applicazione della direttiva in parola". Quindi "non appare che l'assegnazione in discussione nel procedimento principale rientri nell'ambito di applicazione della direttiva 2004/17".
La sentenza europea conclude che "l'articolo 7 della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali, deve essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa nazionale, come quella in discussione nel procedimento principale, che non prevede una previa procedura di gara pubblica per le assegnazioni, anche temporanee, di spazi destinati all'assistenza aeroportuale a terra che non sono accompagnate dal versamento di un corrispettivo da parte del gestore dell'aeroporto".
SENTENZA CORTE GIUSTIZIA EUROPEA 2017/545 DEL 13 LUGLIO 2017 AEROPORTO MALPENSA
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