Tra i liquidi infiammabili di Categoria C interessati dal Decreto entra anche il gasolio per autotrazione. Il testo entrato in vigore il 5 gennaio 2018 abroga il Decreto del ministero dell'Interno del 12 settembre 2013, introducendo una nuova disciplina antincendio per l'installazione e l'utilizzo di contenitori-distribuzioni con capacità geometrica non superiore a nove metri cubi. Le nuove norme riguardano sia gli impianti di nuova costruzione, sia quelli che già esistono alla data di entrata in vigore del Decreto. In quest'ultimo caso, sono previste tre condizioni che li esonerano dall'applicazione del nuovo Decreto:
- hanno atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati dalle competenti Autorità, così come previsto dall'articolo 38 del Decreto Legge 21 giugno 2013, numero 69, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013, numero 98;
- hanno il certificato di prevenzione incendi in corso di validità o è stata presentata la segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, numero 151;
- sono stati pianificati, o sono in corso, lavori di installazione di contenitori-distributori sulla base di un progetto approvato dal competente Comando provinciale dei Vigili del Fuoco ai sensi degli articoli 3 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, numero 151.
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