Le decisioni dei giudici europei pongono fine a una lunga vertenza, durata sei anni, che riguarda la sanzione totale di 169 milioni di euro comminata dalla Commissione Europea il 28 marzo 2012 a diverse società di spedizioni internazionali per avere partecipato, tra il 2002 e il 2007, a diversi accordi e pratiche concordate nel trasporto aereo delle merci. Tali attività non riguardavano solo il trasporto, ma anche servizi correlati, come lo sdoganamento, lo stoccaggio e la movimentazione a terra.
La Commissione Europea ha rilevato comportamenti anti-concorrenziali che si concretavano in vari meccanismi di tariffazione e maggiorazioni, creando quattro diverse intese. La prima riguarda il New Export System (Nes) della Gran Bretagna, avviato nel 2002, che prevedeva un sistema di pre-sdoganamento per le esportazioni verso Paesi extra-UE. Secondo la Commissione, alcuni spedizionieri aerei si sono accordati per introdurre una maggiorazione legata alle dichiarazioni NES.
La seconda intesa riguarda l'Advanced Manifest System (AMS), introdotto dagli Stati Uniti dopo l'11 settembre 2001 per aumentare la sicurezza e che impone alle società di fornire informazioni preliminari sulle merci in ingresso negli Usa. La Commissione ha scoperto che alcuni spedizionieri si sono coordinati per introdurre una maggiorazione per inviare la comunicazione elettronica di tali dati alle Autorità statunitensi.
La terza intesa riguarda il Currency Adjustment Factor (CAF), ossia l'adeguamento valutario. In particolare, gli spedizionieri hanno trovato un accordo per una strategia tariffaria comune per affrontare il rischio della riduzione degli utili a causa della decisione del 2005 della Banca Popolare di Cina di non collegare più la moneta cinese yuan al dollaro statunitense. In questo caso, gli spedizionieri hanno deciso di convertire tutti i contratti conclusi con i loro clienti in yuan e introdurre una maggiorazione CAF fissandone al contempo l'importo.
La quarta intesa riguarda il Peak Season Surcharge (PSS), ossia la maggiorazione per la stagione di picco. Gli spedizionieri si sono accordati per un coefficiente temporaneo di aumento delle tariffe, per mantenere i margini anche a fronte di un aumento dei noli del trasporto aereo.
Alcunesocietà hanno presentato un primo ricorso contro queste sanzioni al Tribunale dell'Unione Europea per annullare la decisione della Commissione, o almeno per ridurre le sanzioni. In quella occasione, i giudici hanno confermato l'importo delle ammende a Kühne + Nagel International, Schenker, Deutsche Bahn, Panalpina World Transport (Holding), Ceva Freight (UK) ed EGL. Quindi, quattro di queste società (Kühne + Nagel International, Schenker, Deutsche Bahn e Panalpina World Transport) hanno deciso di presentare un ricorso alla Corte di Giustizia Europea, ma hanno perso anche questo.
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