La vicenda giudiziaria su un incidente che ha causato la morte di un lavoratore investito da un treno durante un controllo ha portato la Cassazione a cambiare le decisioni dei giudici di primo grado e di Appello riguardo alla responsabilità dell'azienda di cui il lavoratore era dipendente. L'uomo stava operando sulla linea ferroviaria prima dell'orario stabilito per il suo intervento per lavori che riguardavano la sostituzione della linea elettrica. Nei processi che seguirono tale evento, il Tribunale e la Corte d'Appello di Napoli avevano escluso la responsabilità del datore di lavoro, affermando che egli aveva deciso d'intervenire prima del tempo stabilito in modo autonomo, violando anche l'indicazione dell'impresa a non farlo. Quindi, i giudici ritenevano che non c'era alcun nesso tra l'attività lavorativa e il danno subito dal lavoratore.
Invece, la Cassazione ha ribaltato queste decisioni. Secondo quanto riferisce lo Studio Legale Margiotta & Partners, che ha analizzato la sentenza della Cassazione, i giudici hanno considerato il principio dell'articolo 2087 del Codice Civile, che prevede l'obbligo per il datore di lavoro di predisporre nell'ambiente di lavoro la migliore tecnologia necessaria a tutelare l'integrità fisica e morale dei prestatori di lavoro contro i rischi esistenti sul luogo di lavoro. Ciò vincola il datore di lavoro ad adottare le migliori misure di prevenzione, sulla base della scienza e dell'esperienza, indipendentemente dal loro costo. "In altre parole i dispositivi e gli accorgimenti che il datore di lavoro è tenuto ad introdurre nell'azienda non sono solo quelli espressamente prescritti dalla legislazione speciale o da prescrizioni amministrative, ma anche quelli genericamente indicati dalle regole di prudenza, diligenza e osservanza delle norme tecniche di esperienza conosciute", precisa lo Studio Legale.
Ma questo articolo del Codice Civile non può comprendere qualsiasi evento che possa verificarsi e lo Studio legale aggiunge che su tale punto "l'Ordinanza 16026 richiama un ormai consolidato orientamento interpretativo secondo cui il datore di lavoro è sì tenuto a 'prevenire anche le condizioni di rischio insite nella possibile negligenza, imprudenza o imperizia degli stessi lavoratori, quali destinatari della tutela dimostrando, secondo l'assetto giuridico posto dall'art. 2087 Codice Civile, di aver messo in atto ogni mezzo preventivo idoneo a scongiurare che, alla base di eventi infortunistici, possano esservi comportamenti colposi del lavoratore' e individuando però come unico limite il comportamento proprio del lavoratore – il cosiddetto rischio elettivo – che ponga in essere una 'condotta personalissima (...) avulsa dall'esercizio della prestazione lavorativa o ad essa riconducibile, esercitata ed intrapresa volontariamente in base a ragioni e a motivazioni del tutto personali, al di fuori dell'attività lavorativa e prescindendo da essa, come tale idonea ad interrompere il nesso eziologico tra prestazione ed attività assicurata".
Quindi, la responsabilità del datore di lavoro può essere esclusa in caso di dolo del lavoratore, in caso di suo rischio elettivo, in caso di rischio generato da un'attività che non ha alcun collegamento e/o rapporto con lo svolgimento dell'attività lavorativa o che esorbiti in modo irrazionale dai limiti di essa oppure nel caso in cui l'infortunio è stato provocato da una condotta atipica ed eccezionale del lavoratore stesso.
Nel caso preso in esame, però, i giudici della Cassazione il datore di lavoro è responsabile perché non ha preso tutte le cautele preventive di salvaguardia, perché aveva consegnato con largo anticipo, rispetto all'orario stabilito per l'intervento, le chiavi al lavoratore necessarie alla sua attività. Questo atto "se da un lato non può essere inteso come autorizzazione da parte del datore di lavoro ad un intervento prima del tempi, dall'altro lato rappresenta un indice incontrovertibile della mancata adozione da parte del datore di lavoro di tutte le cautele preventive di salvaguardia e della cui dimostrazione è onerato il datore di lavoro".
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