Confartigianato Trasporti comunica che il 12 giugno 2019 l'Agenzia delle Entrate ha accolto la proposta giuridica presentata dalla stessa confederazione e dalla Cna per permettere agli autotrasportatori che aderiscono a un consorzio o a una cooperativa di dedurre o detrarre le spese per i carburanti, purché con "alcune cautele". La richiesta è partita dalle disposizioni della Legge di Bilancio 2018, che riguardano l'obbligo di tracciare i pagamenti su tali acquisti quando sussistono rapporti di debito o credito tra i soggetti interessati all'operazione.
Confartigianato Trasporti spiega che l'Agenzia "ha confermato che è possibile la deducibilità dei costi e la detraibilità dell'Iva per l'acquisto dei carburanti e lubrificanti per autotrazione effettuati dagli autotrasportatori tramite consorzi e cooperative, seppure con alcune cautele che rientrano, comunque, nelle modalità esecutive già poste in essere dagli operatori (consorzi/cooperative e soci)".
L'associazione dell'autotrasporto aveva presentato un caso concreto, ossia quello di un consorzio o di una coop che acquista il carburante per tutti i suoi associati, cui poi lo rivende, generalmente a prezzi più contenuti. In questo caso, "il pagamento del carburante non avviene puntualmente in relazione ad ogni singola fattura, bensì mediante compensazione tra crediti che gli associati vantano nei confronti dell'ente (per i servizi svolti per conto dello stesso) ed i debiti relativi alle cessioni di carburanti effettuate a favore degli associati medesimi". In questa situazione "il risultato di tale rapporto di conto corrente espone il pagamento di una somma a favore di uno dei due soggetti, previa annotazione in un conto analitico".
L'associazione ha quindi chiesto all'Agenzia delle Entrate di confermare la legittimità di questo sistema nell'ambito dell'obbligo di tracciamento dei pagamenti, considerando che tutte le fatture sono elettroniche e che gli importi non compensati tra consorzi o coop e gli associati sono svolti con mezzi tracciabili. "L'Agenzia delle Entrate ha precisato che sebbene il pagamento del corrispettivo avvenga in un momento diverso rispetto alla cessione del carburante o sia effettuato dal soggetto passivo d'imposta in via mediata, la detrazione e la deducibilità sono riconosciuti qualora il pagamento sia riferibile al soggetto passivo secondo una catena ininterrotta di corresponsioni con strumento comunque tracciabili con una delle modalità previste dal provvedimento n. 73203/2018 (cioè, con un pagamento diverso dal contante)", conclude Confartigianato Trasporti.
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