La Piattaforma Logistica Digitale è la seconda grande incompiuta della digitalizzazione del trasporto dopo il Sistri e le recenti vicende giudiziarie fanno pensare che potrebbe restarlo ancora a lungo. Le prime notizie apparvero nel 2012, quando la sua ideatrice Uirnet annunciò il test su ottomila veicoli appartenenti a 253 imprese di autotrasporto. L’anno successivo il sistema telematico venne proposto alle Autorità portuali e Uirnet avviò la gara per la la sua gestione, che venne vinta dalla società Logistica Digitale, controllata con l’80% da Enterprise Services Italia e partecipata da Fai Service Vitrociset con il 10% ciascuno. La società doveva gestire la piattaforma per vent’anni a fronte di un investimento iniziale di circa 25 milioni di euro per completarla e un canone annuo di 2,5 milioni.
Dal punto di vista operativo, Uirnet scrive sul suo sito web che “attualmente il Concessionario ha in gestione i Servizi Core della Piattaforma”, citandone sette: Port Community System, Freight Village System, Appuntamento Intermodale, Gestione centralizzata permessi di accesso Autotrasporto e Card Unificata di Accesso degli Autisti, Corridoio Controllato Doganale, Gestione Aree buffer e di Sosta, Dangerous Goods Base.
Me evidentemente qualcosa non ha funzionato, perché il 24 febbraio 2020 Uirnet ha comunicato la “risoluzione per inadempimento” della concessione a Logistica Digitale e il giorno successivo ha preteso l’escussione della garanzia fideiussoria. Logistica Digitale si è opposta a questo provvedimento con un ricorso al Tar del Lazio, che ha emesso il verdetto il 27 aprile 2017 respingendo la richiesta cautelare contro la risoluzione.
Nella ordinanza, la Terza Sezione del Tar Lazio afferma che “non risultano sufficientemente smentiti, né controbilanciati dai pretesi inadempimenti della concedente, i rilevi sulla base dei quali la Uirnet ha intimato la risoluzione per inadempimento della concessione”, aggiungendo che “non risulta, in questa fase, adeguatamente smentita la circostanza oggettiva (di cui al primo motivo di ricorso) che la concessionaria, nel triennio iniziale del rapporto, abbia realizzato investimenti per euro 8.107.458 a fronte dei 24.900.000 euro originariamente previsti”.
I giudici amministrativi ritengono che sulle altre contestazioni di Uirnet devono approfondire la questione “per il loro contenuto tecnico legato alla gestione ed all’andamento economico della concessione rispetto a singoli dedotti elementi di fatto (legati a specifici interventi da attuare a cura della concessionaria)”. Quindi rimandano alla trattazione della fase di merito, la cui udienza è fissata per il 18 novembre 2020.
Però Logistica Digitale ha attuato subito una contromossa giudiziaria, ricorrendo al Consiglio di Stato contro la decisione del Tar Lazio. La decisione è arrivata l’8 maggio 2020 con un breve Decreto che accoglie la richiesta della società della misura cautelare presidenziale contro la risoluzione, considerando che “al sommario esame dell’art. 56 Cod. proc. amm., appaiono sussistere le ragioni di estrema gravità ed urgenza tali da non consentire la dilazione neppure fino alla camera di consiglio dell’istanza di appello cautelare”. Il Consiglio fissa quindi una discussione nella Camera di Consiglio del 4 giugno 2020.