Dopo essersi imposta al Tar della Toscana, la società Sintermar partecipata dal Gruppo Grimaldi e da Fratelli Neri ha vinto anche al Consiglio di Stato contro l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale sul caso dell’area ex-Trinseo. Si parla di circa 100mila metri quadrati di aree non demaniali che il nuovo proprietario vorrebbe dedicare ad attività di stoccaggio e movimentazione di auto nuove, mentre l’Autorità portuale sarebbe di diverso avviso e per questo si era opposta di fronte al giudice amministrativo.
La prima sentenza del Tar, già favorevole a Sintermar, era del 2019 e contro questa si è appellata l’Asp ma il Consiglio di Stato le ha dato torto respingendo praticamente in toto l’impugnazione. Alcuni passaggi della sentenza spiegano che l’Autorità portuale fin da subito aveva intimato a Sintermar di astenersi dal progetto di acquisire e riconvertire l’area dove sorgeva lo stabilimento Trinseo perché l’attività di stoccaggio e movimentazione auto non è prevista per quell’area dal Piano Regolatore Portuale.
Secondo l’ente presieduto da Stefano Corsini “la decisione amministrativa d’inibire lo svolgimento dell’attività di movimentazione e stoccaggio di autovetture da parte della Sintermar nelle aree interessate era giustificata in ragione della (sola) incompatibilità di tale attività con quelle ammesse dalla scheda tecnica n. 5 di cui all’art. 22 delle N.t.a. del P.r.p. (cfr. nota del 29 gennaio 2019, che ordina d’interrompere l’attività ‘in quanto in totale contrasto con le destinazioni di Piano Regolatore Portuale’, e in particolare con la suddetta scheda ‘che stabilisce che la funzione industriale […] è l’unica funzione ammessa nell’area in questione”.
l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale aveva provato anche a sostenere che Sintermar non potesse in via transitoria svolgere attività non previste dal Piano Regolatore Portuale ma anche questa tesi non è stata accolta dal Consiglio di Stato. Nella sentenza si legge che “peraltro è infondata la stessa affermazione secondo la quale l’attività di movimentazione e stoccaggio autovetture e i relativi interventi sarebbero preclusi dal suddetto regime previsto dalla scheda numero 5. Nella parte normativa di tale scheda sono infatti indicate chiaramente, fra le attività ‘principali’ rientranti nella ‘componente funzionale caratterizzante’, le ‘operazioni portuali relative a movimentazione e stoccaggio di auto nuove”.