Il Decreto Sicurezza del 2018 (Legge 132/2018) ha introdotto nell’articolo 93 del Codice della Strada il divieto per i cittadini residenti in Italia da oltre sessanta giorni di guidare autoveicoli con targa estera. È un divieto assurdo che ha creato inconvenienti perché possono essere numerosi i casi in cui un residente in Italia debba guidare un autoveicoli di qualsiasi tipo con targa estera. Così è stato necessario introdurre delle deroghe, al comma 1 ter dell’articolo 93, complicando ulteriormente la questione perché i termini non sono chiari. Per chiarirli agli agenti, la Direzione Centrale per la Polizia Stradale del ministero degli Interni ha diffuso il 31 maggio una circolare che riassume e precisa le deroghe.
La deroga vale per i veicoli con targa estera acquisiti in leasing o in locazione senza conducente da imprese stabilite nella Unione Europea o nello Spazio Economico Europeo (SEE) e prive, nel nostro Paese, di una sede secondaria o effettiva e per quelli concessi in comodato a soggetti residenti in Italia e legati da un rapporto di lavoro o di collaborazione con un’impresa costituita in altro Stato della Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo (SEE) , priva in Italia di sede secondaria o effettiva. In questi due casi il conducente deve avere sul mezzo un documento sottoscritto dall’intestatario e avente “data certa” da cui risultino il titolo e la disponibilità del veicolo, in assenza del quale detta disponibilità si considera in capo al conducente.
La questione si complica nel caso di veicoli con targa estera di un’impresa che ha sede secondaria e altra sede effettiva in Italia. In questi casi, durante i controlli su strada gli agenti di Polizia devono accertare lo Stato di stabilimento tramite la dichiarazione fornita dall’intestatario del veicolo con data certa, che deve essere sempre presente sull’automezzo. Se ci sono elementi che fanno supporre la presenza in Italia di una o più sedi secondarie o unità locali, la Polizia può consultare il Registro delle imprese collegandosi a Infocamere, mentre il conducente non ha l’obbligo di presentare la documentazione che prova questo requisito. Se mancano riscontri, la circolazione del veicolo è ritenuta legittima, ma la Polizia può avviare un’indagine per provare l’effettivo esercizio di attività riconducibili a quelle proprie della sede principale estera.
Nel caso il veicolo sia intestato a un’impresa estera dell’UE e del SEE che fa parte di un gruppo aziendale presente in Italia, è legittima la guida di un residente in Italia. È permessa la guida anche se il veicolo estero è concesso in leasing o in locazione senza conducente per il quale non risulti dal documento di circolazione l’immatricolazione specifica per tale uso (per esempio, la carta di circolazione tedesca non riporta la società di noleggio ma solo il locatario).
Altre due deroghe riguardano i veicoli esteri usati da collaudatori e giornalisti italiani per prove, sempre che abbiano a bordo un documento firmato dall'intestatario avente data certa e veicoli con targa prova rilasciata da uno Stato estero. In quest’ultimo caso, però, la deroga è concessa solo per gli Stati che hanno un accordo bilaterale l’uso in Italia di una loro targa prova (ossia Austria, Germania e San Marino).