Nella nota numero 936 del 15 giugno 2021, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha ricordato una importante sentenza, la numero 784/19, della Corte di Giustizia che contrasta il dumping sociale attuato tramite il distacco transnazionale dei lavoratori. Quella decisione riguarda una vertenza tra l’Agenzia delle Entrate della Bulgaria e la società di somministrazione di lavoro temporaneo Team Power Europe. La causa è sorta dal rifiuto da parte dell’Agenzia bulgara di rilasciare alla società il certificato A1, necessario per distaccare in Germania alcuni lavoratori assunti dalla Team Power, perché tale impresa non esercitava l’attività in Bulgaria ma produceva l’intero fatturato dal distacco di lavoratori in altri Paesi comunitari.
I giudici comunitari hanno dato ragione all’Agenzia delle Entrate perché il distacco transnazionale vale se l’impresa distaccante (ossia la società di somministrazione) esercita abitualmente l’attività nello Stato di stabilimento, che in questo caso è la Bulgaria. Ma non vale se in tale Stato svolge solo attività di gestione di rapporti di lavoro per altri Paesi.
In particolare, la Corte Europea ammette che le attività di selezione, assunzione e messa a disposizione di lavoratori interinali non sono “mere attività di gestione interna, ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 2, del Regolamento (CE) numero 987/2009", però ciò non è sufficiente per riconoscere l’esercizio abituale dell’attività nello Stato di stabilimento. Per farlo, la società di somministrazione deve mettere a disposizione lavoratori nello stesso tempo e in maniera significativa nello stato in cui ha sede.
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro chiarisce quindi nella sua nota che “anche in presenza di un’attività di selezione e reclutamento del personale effettuata nel Paese di stabilimento, l’assoluta prevalenza della messa a disposizione del personale presso Stati membri diversi comporta la contestazione della genuinità del distacco con gli esiti di cui al Decreto Legislativo 136/2016 e l’avvio della procedura, a cura dell’Inps, di contestazione dei certificati A1 eventualmente rilasciati dallo Stato membro di stabilimento". Un chiarimento che vale anche per l’autotrasporto e la logistica.