Dopo la sentenza della Corte di Giustizia Europea del 9 settembre 2021 (causa C-906/19) che mette in dubbio la validità delle sanzioni erogate con i dati del cronotachigrafo quando il veicolo viaggia in uno Stato estero, il ministero degli Interni ha diffuso il 14 ottobre 2021 una circolare per chiarire se e come le Autorità di controllo italiane possono sanzionare l’eccesso di velocità con questo apparecchio. Il ministero spiega che la multa per eccesso di velocità in questo caso si può erogare solo quando l’organo accertatore “abbia avuto diretto riscontro” delle violazioni o che essa siano “riconducibili a poco tempo prima del controllo, tali che possano essere riferibili in modo certo a uno specifico luogo”.
Se manca l’informazione sul tipo di strada dove è stato compiuto il presunto eccesso di velocità o sul limite in essa vigente “non si potrebbe determinare l’entità del superamento necessaria per l’applicazione delle diverse sanzioni”. Resta sempre possibile erogare la sanzione se la velocità rilevata supera quella impostata sul limitatore del veicolo, perché è indipendente dai limti delle singole strade. Nei casi dove è possibile erogare la multa sui dati del cronotachigrafo, chiarisce il ministero, basta la stampa prodotta dall’apparecchio.
La circolare del ministero precisa anche che i dati ottenuti dal cronotachigrafo devono essere corretti a favore del trasgressore, quindi considerando la tolleranza per l’imprecisione dello strumento, che è di 6 km/h, come specifica il Regolamento UE 165/2014. Ricordiamo che sulla questione specifica delle multe per eccesso di velocità erogate con i dati del cronotachigrafo, la Commissione Europea ha aperto una procedura d’infrazione nei confronti dell’Italia, ritenendo questo un comportamento contrario al Regolamento CE 561/2006.
Il videocast K44 Risponde ha dedicato un episodio sui ricorsi presentati in Italia contro le multe per eccesso di velocità rilevate col cronotachigrafo. Ve lo riproponiamo.