L’Aiti (Associazione Imprese Traslocatori Italiani) ribadisce la richiesta di uno specifico riconoscimento giuridico di questa categoria, che svolge un’attività “fortemente specialistica che prevede l’erogazione di numerose prestazioni di natura tecnico-operativa afferenti a diversi campi di responsabilità giuridica”, spiega la presidente di Aiti, Nicla Caradonna. Una caratteristica peculiare è che coincidono le figure del committente e del ricevitore. Inoltre, il trasloco prevede diverse attività specializzate, come il sopralluogo tecnico, la formulazione del preventivo, la firma di un contratto con assunzione di un unico mandato (da domicilio a domicilio), l’uso di personale specializzato ed equipaggiamenti specifici (tra cui camion con allestimenti dedicati) e la richiesta di autorizzazioni (per esempio occupazione suolo pubblico, pratiche doganali, procedure specifiche relative a beni artistici e culturali).
Il traslocatore può anche svolgere diverse operazioni di preparazione, tra cui creazione d’imballaggi speciali, deposito in transito, carico e stivaggio in autocarro o in contenitore marittimo o in cargo aereo a seconda della modalità di trasporto che può essere terrestre, marittima o aerea, rimontaggio masserizie nel luogo di destinazione, ed infine intervento di corrispondenti, assicurazioni, conferimento in piattaforme per lo smaltimento dei rifiuti.
L'insieme di queste attività, prosegue la presidente, “rende evidente la differenza con la figura del trasportatore, ovvero colui che è responsabile del solo trasporto di merci da un luogo all’altro”. Ne consegue che “un autotrasportatore abilitato dall’iscrizione all'Albo ad esercitare l’attività di autotrasporto di merci per conto terzi, non è da questa tutelato anche nel compiere l’attività professionale del traslocatore”.
L’associazione aggiunge che il Codice Civile definisce solo tre figure: vettore, spedizioniere e spedizioniere-vettore. Però, “ il traslocatore svolge un’attività ben più complessa che prevede una serie di segmenti operativi ulteriori, difficilmente riconducibili alle attuali norme del Codice Civile”. Quindi, in assenza di una specifica regolamentazione, il traslocatore deve operare come autotrasportatore in conto terzi o spedizioniere.
Per affrontare questa carenza normativa, l’Aiti chiede l'istituzione di una sezione speciale per i traslocatori nell’Albo Nazionale dell’Autotrasporto, legittimata anche dalla Legge 298, che ha istituito l’Albo, che prevede la possibilità d’individuare attività di autotrasporto per cui occorrono abilitazioni e requisiti speciali. L’associazione porterà questa richiesta nell'evento Agorà di Confetra, che si svolgerà a metà novembre.