Il Governo italiano ha aggiornato la normativa nazionale sul rilascio delle carte tachigrafiche e sulla conservazione dei dati del cronotachigrafo a quanto prescritto dal Regolamento UE 165/2014, che comunque è già in vigore in Italia. Lo ha fatto tramite il Decreto interministeriale del 19 ottobre 2021, che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale numero 296 del 14 dicembre 2021 e che abroga i Decreti ministeriali del 23 giugno 2005 e del 31 marzo 2006.
Il nuovo testo non porta sostanziali modifiche all’attuale procedura. Sul rilascio delle carte tachigrafiche, il Decreto conferma che deve assere attuato dalla Camera di Commercio che ha competenza sul Comune di residenze del richiedente oppure della sede dell’impresa. La domanda si può inoltrare anche in modo telematico.
La carta del conducente deve essere emessa entro un mese dalla ricezione della domanda nel caso del primo rilascio, entro quindici giorni nel caso di rinnovo ed entro otto giorni nei casi di danneggiamento, cattivo funzionamento, smarrimento o furto. Ricordiamo che nell’attesa della della nuova carta tachigrafica, il conducente può guidare un veicolo industriale con cronotachigrafo digitale per quindi giorni. Però deve dimostrare perché non può usare la propria carta e deve scrivere i tempi di guida sulla stampata del cronotachigrafo. Gli stessi tempi di rilascio valgono per la carta dell’impresa.
La conservazione dei dati del cronotachigrafo deve essere svolta dall’impresa proprietaria del veicolo per un anno. L’azienda deve anche garantire l’accesso alle informazioni alle Autorità di controllo, sia in presenza, sia in remoto. I dati devono essere trasferiti dal cronotachigrafo entro novanta giorni, periodo che scende a ventotto giorni per i dati dell’autista.