Il 19 maggio 2022 la Camera ha convertito il Decreto Legge numero 2564 che contiene le “misure per contrastare gli effetti della guerra in Ucraina”, compresi gli emendamenti precedentemente approvati dal Senato. Tra questi ci sono tre articoli (17 bis, 17 ter e 17 quater) che introducono per la prima volta in Italia norme sullo scambio dei pallet. Farlo in una Legge sulle conseguenze del conflitto ucraino ha senso perché Ucraina e Russia sono due importanti Paesi che forniscono sia legname, sia pedane, un rifornimento che si è interrotto dallo scorso febbraio. Ciò ha causato un’impennata del prezzo, passato mediamente da 8 a 24 euro per pedana. E in Italia questo aumento s’innesta in un mercato inquinato da contraffazione e frodi fiscali e dove le pratiche d’interscambio sono spesso ignorate.
Le nuove regole si applicano ai pallet standardizzati interscambiabili utilizzati per la produzione, lo stoccaggio, la movimentazione e il trasporto delle merci. Il primo punto stabilisce che i soggetti che ricevono a qualunque titolo (tranne ovviamente la compravendita) i pallet “sono obbligati alla restituzione al proprietario o al committente di un uguale numero di pallet della medesima tipologia, con caratteristiche tecnico-qualitative assimilabili o equiparabili a quelli ricevuti”.
Tale obbligo, prosegue la norma “permane in carico ai soggetti tenuti alla restituzione dei pallet, indipendentemente dallo stato di conservazione e dalla conformità tecnica degli stessi”, tranne il caso in cui siano stati espressamente dispensati. La tipologia dei pallet da restituire è quella indicata sui relativi documenti di trasporto del mittente e “non è modificabile dai soggetti riceventi”. Se il soggetto che deve restituire il pallet non può farlo, deve emettere un voucher, digitale o cartaceo, che vale come “titolo di credito improprio cedibile a terzi senza vincoli di forma, debitamente sottoscritto, contenente data, denominazione dell'emittente e del beneficiario, tipologia e quantità dei pallet da restituire”.
Se il voucher non possiede tali informazioni, il possessore può “richiedere immediatamente, al soggetto obbligato alla restituzione il pagamento di un importo pari al valore di mercato di ciascun pallet, determinato ai sensi del comma 6, moltiplicato per il numero di pallet non restituiti”. Al voucher si applica l'articolo 1992 del Codice Civile. Se entro sei mesi dall’emissione del voucher non viene riconsegnato il pallet, il soggetto che deve farlo deve pagare un importo pari al valore di mercato della pedana. Quando l’emittente del voucher restituisce il pallet o paga il valore corrispondente, il proprietario del voucher deve restituirlo.
La Legge stabilisce che ogni patto contrario a queste norme è automaticamente nullo. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della Legge il ministero per lo Sviluppo Economico deve emettere un Decreto che stabilisce “le caratteristiche tecnico-qualitative nonché la determinazione del valore di mercato del pallet interscambiabile, e le tempistiche per il suo aggiornamento”. Tale Decreto indicherà anche la struttura del ministero che deve svolgere la vigilanza sul corretto funzionamento del sistema.
Questa norma è stata promossa da Assologistica, che la ha elaborata e sostenuta per due anni, insieme con altre associazioni della filiera, ossia FederlegnoArredo, Federdistribuzione, Federalimentare, Consorzio Rilegno e Consorzio Conlegno. “Siamo molto soddisfatti dell’approvazione di questa Legge, che finalmente pone delle regole sullo scambio dei pallet”, dichiara il presidente di Assologistica, Umberto Ruggerone. “È una conquista per l’intera filiera della logistica, che dimostra come le imprese sane vogliono un ambiente regolato da norme chiare. Ora lo scambio dei pallet potrà seguire logiche di correttezza, efficienza, economia circolare e sostenibilità ambientale”.