Nella conversione del Decreto Legge numero 21 del 21 marzo 2022 il Parlamento ha approvato un emendamento formato da tre articoli che introduce nella normativa italiana le prime regole sullo scambio di pallet nella filiera logistica. Lo abbiamo illustrato su TrasportoEuropa, ma la sua applicazione pratica pone un interrogativo importante: quale è il ruolo delle imprese di autotrasporto che portano pedane vuote? La Legge non lo chiarisce, ma è importante stabilirlo per sapere se gli autotrasportatori sono coinvolti dalle regole di responsabilità (e quindi di eventuale pagamento dei voucher) previste dalla Legge.
Sulla questione è intervenuta il 31 maggio 2021 l’associazione degli autotrasportatori Fiap, affermando che “gli autotrasportatori non rientrano tra i soggetti destinatari delle nuove regole”. Secondo la Fiap, le imprese di autotrasporto non “ricevono” i pallet, ma li trasportano dal punto di carico a destino. “La ‘partita’ della gestione dell’interscambio dei pallet, riguarda certamente i mittenti della merce, ma soprattutto i ‘destinatari’ della stessa - come ben identificati nelle relazioni di presentazione del Disegno di Legge - che sono i principali (o gli unici) obbligati alla loro restituzione”, scrive l’associazione.
La Fiap pone anche degli interrogativi. Il primo riguarda la gestione contabile e nel bilancio dei voucher che devono essere emessi nel caso di mancata restituzione dei pallet, che “dovrà essere oggetto di un ulteriore approfondimento anche da parte degli Enti Ministeriali competenti materia fiscale e contabile”. La seconda questione riguarda l’emissione stessa di questi voucher, per quanto riguarda il suo valore. Il voucher diventa un “bene la cui tracciabilità è, francamente, incerta”.
La Fiap sottolinea anche che “la nuova norma, nell’articolo 17-ter – punto 2, sancisce che l’obbligo della riconsegna, imposto al destinatario, permanga a suo carico ‘indipendentemente dallo stato di conservazione e della conformità tecnica dei pallets’. Regola che dovrebbe influire sull’abituale pratica del ‘rifiuto alla riconsegna’ normalmente praticata nell’interscambio, qualora l’addetto al ricevimento – e quindi al rientro del pallet - non ritenga l’imballaggio idoneo”.
Insomma, pare che la nuova noma più che chiudere il capitolo dello scambio dei pallet lo riapra perché, come conclude la Fiap “necessita di una osservazione certamente più approfondita, concreta, e sicuramente di un coordinamento con le regole già in essere in materia”.