Nell’autotrasporto in conto terzi, il requisito di onorabilità è richiesto anche a un’eventuale persona terza rispetto all’azienda, se è coinvolta nella gestione dei tempi di guida e riposo degli autisti. Lo stabilisce la decisione della Corte di Giustizia Europea dell’11 maggio 2023, nella causa C-155/22 promossa da un’impresa austriaca, nell’ambito di un procedimento di rinvio pregiudiziale sottoposto dal Tribunale austriaco di Bassa Austria.
In questa causa, la Corte si è occupata di onorabilità di una società austriaca designata come preposto per gestire tempi di guida e di riposo dei conducenti di un’impresa di autotrasporto, strutturalmente separata, per la quale svolgeva il servizio.
Ricordiamo che il requisito di onorabilità è richiesto dall’autotrasportatore per svolgimento dell’attività ed è previsto all’articolo 6 del Regolamento numero 1071/09 “Sulle condizioni di esercizio dell’attività dell’autotrasportatore nel mercato comune”. Tale requisito consiste nella mancanza, in capo al titolare dell’attività, di sentenze penali e infrazioni gravi, in alcuni settori di attività, tra cui quello relativo ai tempi di guida e di riposo dei conducenti.
La Corte è stata chiamata a verificare se, alla luce delle norme comunitarie, la condotta di una persona terza rispetto alla struttura dell’azienda di autotrasporto, come appunto il preposto, possa essere disattesa ai fini di valutazione di esistenza del requisito in capo all’azienda di autotrasporto per la quale presta servizi.
In questo caso, la società austriaca incaricata aveva 65 condanne per violazioni del diritto europeo, riferibili ai tempi di guida e di riposo, commesse in relazione all’attività di trasporto per cui prestava i detti servizi. Tuttavia, per il diritto austriaco sono le condotte separate e quella del preposto non incide sull’onorabilità dell’azienda di autotrasporto.
Pertanto, l’impresa di autotrasporto austriaca risultava priva di responsabilità e manteneva intatto il requisito di onorabilità, mentre l’azienda di gestione degli orari rimaneva censurata e condannata numerose volte. La mancanza delle condanne/infrazioni gravi, di cui all’articolo 6 del Regolamento, per espressa previsione normativa si deve riferire non solamente all’impresa dell’autotrasporto, ma altresì al gestore dei trasporti e sopratutto a qualsiasi “altra persona interessata, eventualmente nominata dallo Stato membro”.
La Corte di Giustizia ha ritenuto che nel caso di nomina del preposto, come quello del diritto austriaco, occorre considerarlo come la persona interessata alla gestione di tempi di guida e di riposo. Tale figura necessariamente deve possedere il requisito di onorabilità, richiesto dalla Legge comunitaria.
La Corte conclude che il Regolamento 1071/09 osta a una normativa nazionale che permetta a nominare un preposto per gestione di tempi di guida e di riposo dei conducenti per trasferire a lui la responsabilità penale/infrazioni gravi, in ambito degli orari di lavoro. Osta, la legge comunitaria, a una normativa nazionale che non consenta di tener conto di illeciti imputati ad un preposto e considerarli ai fini di valutazione di onorabilità dell’ impresa di autotrasporto.
Malgorzata Anna Prokop
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