Dal primo gennaio 2025 gli autotrasportatori devono avere installato il cronotachigrafo smart di seconda generazione sui veicoli industriali che svolgono trasporti internazionali (tranne nel caso caso dei veicoli che hanno il cronotachigrafo smart di prima generazione, per i quali il termine ultimo è 19 agosto 2025). Ciò vale sempre per i trasporti all’interno dell’Unione Europea, ma l’obbligo vige anche per chi trasporta dalla UE a un Paese extracomunitario? Lo ha chiesto alla divisione DG Move della Commissione Europea l’associazione degli autotrasportatori rumeni Untrr.
La divisione ha riposto che secondo la sua interpretazione della norma, se un veicolo industriale immatricolato nell’Unione Europea è usato esclusivamente in attività Aetr non rientra nel campo di applicazione del Regolamento CE 561/2006 e, di conseguenza, neppure in quello del Regolamento UE 165/2014, che disciplina l’uso dei cronotachigrafi. Così, per esempio, i trasporti come quelli tra Romania e Turchia con transito attraverso la Bulgaria o quelli dalla Polonia verso la Turchia passando per Ungheria, Romania e Bulgaria non sono soggetti all’obbligo di aggiornamento del cronotachigrafo, a condizione che queste tratte siano l’unico tipo di operazione effettuata dal veicolo nell’UE
La normativa, tuttavia, esclude esplicitamente le operazioni di cross-trade e cabotaggio. Ciò significa che un veicolo che trasporta, per esempio, merce dalla Romania alla Turchia non può effettuare carichi o scarichi in Bulgaria durante il transito. Il vincolo è chiaro: “se un veicolo è coinvolto in un’operazione di trasporto in uno Stato membro diverso da quello di immatricolazione, il cronotachigrafo deve essere aggiornato alla versione G2V2”.
Ricordiamo che un trasporto è considerato Aetr (Accord Européen sur les Transports Routiers) quando riguarda operazioni internazionali tra l’UE e Paesi extra-UE che hanno aderito all’accordo. Tra questi figurano la Turchia, la Russia, l’Ucraina, la Serbia e altri Stati dell’Europa orientale e dell’Asia centrale. Ecco alcuni esempi di viaggi considerati Aetr: Romania-Turchia con transito in Bulgaria o Polonia Russia con transito in Bielorussia. Un viaggio tra Italia e Francia è invece escluso da questa categoria.
La DG Move ha anche precisato che i veicoli vuoti dotati di un cronotachigrafo obsoleto, quando attraversano un altro Stato membro, devono essere in grado di dimostrare che stanno rientrando da un viaggio Aetr o che intendono trasportare merci nell’ambito di un viaggio Aetr. Questa disposizione serve a evitare tentativi di elusione della normativa europea, garantendo che il cronotachigrafo aggiornato sia presente su tutti i veicoli coinvolti in operazioni di trasporto all’interno dell’Unione. La DG Move ha aggiunto che l’ultima parola sulla questione spetta alla Corte di Giustizia Europea, nel caso in cui venga coinvolta.