Dopo l'abolizione dei costi minimi obbligatori, il Governo ha istituito i costi d'esercizio per l'autotrasporto, che aggiorna mensilmente pubblicando sul sito del ministero dei Trasporti i valori aggiornati del prezzo del gasolio alla pompa. A differenza dei primi, però, i secondi non hanno una precisa normativa che li rende obbligatori, quindi da mesi analisti e operatori si chiedono come vadano utilizzati e se la mancata applicazione comporti sanzioni o penalizzazioni.
Una prima risposta è giunta al mensile Uomini e Trasporti dal dirigente del ministero Enrico Finocchi, che parte dal comma 4 dell'articolo 83 bis della Legge 133/2008, secondo cui "Nel contratto di trasporto ... i prezzi e le condizioni sono rimessi all'autonomia negoziale delle parti, tenuto conto dei principi di adeguatezza in materia di sicurezza stradale e sociale". Il comma successivo prevede "un meccanismo di adeguamento automatico del corrispettivo sulla base delle sole variazioni del prezzo del gasolio e delle tariffe autostradali laddove il contratto preveda prestazioni di trasporto da effettuarsi in un arco temporale superiore ai trenta giorni".
Finocchi precisa anche che, secondo la norma, "la parte di corrispettivo corrispondente al costo del carburante sostenuto dal vettore, e risultante da quanto riportato nella fattura, dovrà essere adeguata in base alle oscillazioni intervenute nel prezzo del gasolio che superino del 2% il valore preso a riferimento al momento della conclusione del contratto o dell'ultimo adeguamento effettuato".
Partendo da questi presupposti normativi, il nodo della questione è se questo adeguamento basato sul prezzo del gasolio debba comunque imporsi a committente e vettore, oppure se possa essere derogato, ossia non applicato per volontà delle parti che sottoscrivono il contratto, basandosi proprio sul principio di "autonomia negoziale" previsti nel comma 4.
Secondo Finocchi, la pubblicazione sul sito web del ministero dei valori di riferimento dei costi d'esercizio "costituisce un chiaro segnale, da parte dei pubblici poteri, circa la legittimità di una contrazione della libertà di contrattazione fra vettori e committenti quando sia in gioco la tutela di interessi costituzionalmente rilevanti come la sicurezza e l'incolumità dei cittadini e degli utenti della strada, a maggior ragione dopo l'abolizione del regime dei costi minimi di sicurezza che alla tutela di quell'esigenza era preordinato".
Il dirigente del ministero rafforza questa sua interpretazione citando l'articolo 4 del Decreto legislativo numero 286/2005 che conferma la centralità del principio di tutela della sicurezza della circolazione stradale, stabilendo che "sono nulle le clausole del contratto di trasporto che comportano modalità, condizioni di esecuzione delle prestazioni contrarie alle norme sulla circolazione stradale". Finocchi cita anche la giurisprudenza comunitaria, che ritiene "legittimo l'intervento dei pubblici poteri con effetti limitativi sulla sfera giuridica dei privati ove fossero in gioco rilevanti interessi consacrati come tali dagli stessi Trattati europei come nel caso della sicurezza stradale e sociale (alla cui tutela è finalizzato lo stesso articolo 83 bis)".
Al termine della sua disquisizione, Finocchi sostiene che, anche se il testo della Legge non lo afferma chiaramente, "la clausola di adeguamento del costo del gasolio ex comma 5 (e dei pedaggi autostradali) si debba imporre necessariamente alla volontà delle parti". Inoltre, egli asserisce che il comma 5 dell'articolo 83 applica l'articolo 1339 del Codice Civile, che riguarda l'inserzione automatica di clausole nel contratto. "Si tratta, in altre parole, di un'integrazione in funzione della tutela di interessi preminenti dell'ordinamento comunque prevalenti sulla volontà delle parti, tanto più in materia di tutela sicurezza stradale e sociale".
Alla fine, però, Finocchi deve ammettere che comunque non esiste una sanzione per chi non applica l'adeguamento del corrispettivo previsto dal comma 5 dell'articolo 83 bis. "Alla luce di quanto sopra, in considerazione della complessità della questione interpretativa, cui afferiscono interessi sensibili e delicati per l'ordinamento giuridico, sino a quando non interverranno pronunce di merito e di legittimità da parte dell'Autorità giudiziaria non può darsi una interpretazione certa e definitiva".
Qua termina le disquisizione del dirigente ministeriale, su cui bisogna solo notare che, alla fine, non scioglie definitivamente il nodo dell'applicazione del provvedimento, rimandando la questione ai magistrati. Anche se, ma questo Finocchi non può dirlo, bisognerebbe rinviarla al potere legislativo, che deve fare chiarezza su una questione importante per la logistica italiana. Altrimenti si ripeterà il copione già visto per i costi minimi, ossia decine di cause in Tribunale con esiti diversi, che aumentano la confusione in una materia già poco chiara.
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