La locazione di veicoli senza conducente è il contratto con cui il locatore, dietro pagamento di un corrispettivo, cede in godimento al locatario (e/o anche impresa utilizzatrice) uno o più veicoli, per un determinato periodo di tempo. Con specifico riferimento alla locazione di veicoli adibiti al trasporto di merci, assistitamo ad un graduale processo di liberalizzazione voluto dalla normativa comunitaria. Quella nazionale italiana, di cui all’articolo 84 del Codice della Strada, è infatti integrata dalla Direttiva 2006/1/CE, come modificata dalla Direttiva (UE) 2022/738 da ultimo recepita dal Decreto Legge 13.6.2023 numero 69.
In particolare, la locazione dei veicoli adibiti a trasporto di merci per il trasporto in conto proprio, è consentita solo con veicoli di massa non oltre le 6 t immatricolati in Italia, mentre per il trasporto in conto terzi è consentita sia utilizzando veicoli di altre imprese di trasporto, sia acquisendo il veicolo da imprese nazionali o europee che esercitano attività di noleggio. In ogni caso, i veicoli industriali per trasporto cose in conto terzi acquisiti in locazione possono essere utilizzati dalle imprese italiane per l'esecuzione di trasporti nazionali, internazionali e di cabotaggio.
La locazione di veicoli adibiti al trasporto cose e immatricolati in Paesi UE è ammessa non soltanto per le imprese italiane, ma anche per le imprese di autotrasporto stabilite in Stati membri dell’UE, se rispettano le condizioni previste dalla normativa europea, per l’attività di trasporto internazionale o di cabotaggio. La locazione senza conducente può anche riguardare veicoli d’impresa italiana concessi in godimento ad altra impresa di uno Stato membro UE. L’impresa italiana che intendesse concedere in utilizzo un proprio veicolo per un periodo determinato a un’impresa di altro Stato membro dovrebbe informarsi opportunamente in ordine alla normativa vigente in tale Stato.
Fermo quanto sopra, per l’attività di autotrasporto per conto terzi da parte di imprese italiane, la locazione senza conducente è ammessa purché siano rispettate le seguenti condizioni: esista un contratto (stipulato in forma scritta, anche digitale) di sola messa a disposizione del veicolo; il veicolo locato sia in esclusiva disponibilità dell'impresa utilizzatrice per la durata del contratto (è pertanto esclusa la sublocazione); il veicolo sia guidato dal personale dell'impresa utilizzatrice. Se non vengono rispettate tali condizioni, il veicolo in locazione non può essere oggetto di attività di autotrasporto per conto terzi, violando le disposizioni dell' articolo 84 del Codice della Strada.
Quanto ai documenti da tenere a bordo, il legittimo uso del veicolo locato va provato con documenti in originale o copia autentica, in formato analogico o digitale, redatti nelle lingue nazionali delle rispettive parti, da tenere a bordo ed esibire in caso di controllo. Nello specifico i documenti da tenere a bordo sono il contratto di locazione o l’estratto autenticato del medesimo. Inoltre, il conducente non locatario deve avere a bordo, in formato cartaceo ovvero elettronico, uno dei seguenti documenti: contratto di lavoro, estratto autenticato, foglio paga recente, un atto equivalente.
In merito ad eventuali responsabilità derivanti dalla circolazione dei veicoli pesanti in locazione, fuori del territorio dello Stato non trova applicazione l'articolo 196 del Codice della Strada (che prevede la responsabilità solidale tra locatore e locatario per le violazioni punibili con la sanzione amministrativa pecuniaria) e, per il regime peculiare relativo, occorre fare riferimento alle singole legislazioni nazionali dei Paesi nei quali un veicolo si trovi a circolare, potendo quindi essere diversificato e avere diversa estensione a seconda dei medesimi.
Si evidenzia che la Direttiva numero 2022/738/UE di modifica della Direttiva 2006/1/CE è stata recepita con il Decreto Legge 13.6.2023 numero 69, che come noto necessita di conversione nei sessanta giorni dalla sua entrata in vigore. In attesa della legge di conversione del Decreto Legge sopra citato quella descritta rappresenta in estrema sintesi la panoramica della disciplina della locazione nazionale e internazionale dei veicoli destinati al trasporto delle merci, la quale come già anticipato è consentita previa stipulazione di un contratto di locazione nel rispetto delle condizioni ivi previste, pena l’applicazione di pesanti sanzioni.
Sul punto si osserva che la normativa comunitaria e nazionale, pur prevedendo la necessità di un contratto in forma scritta quale prova da esibire in fase di controllo, non prevede un modello standard di contratto, per la cui redazione occorre prestare particolare attenzione per il rispetto dei rigorosi criteri di legge richiesti.
Avvocato Maria Cristina Bruni