L’installazione di apparati di videosorveglianza, senza un precedente accordo con i rappresentanti dei lavoratori o di una autorizzazione dell’Ispettorato del Lavoro, viola il Regolamento europeo, lo Statuto dei Lavoratori e il Codice sulla privacy. Infatti, per l’installazione di di telecamere in siti e ad attività aperti al pubblico non è sufficiente informare i lavoratori della loro presenza con affissione di avvisi nei luoghi adiacenti, ma è invece necessario stipulare un preventivo accordo sindacale, oppure alternativamente ottenere la specifica autorizzazione da parte dell’Ispettorato del Lavoro. Lo ribadisce una sanzione di 50mila erogata a un’impresa il 2 marzo 2023 dal Garante della privacy e pubblicata sul suo sito il 26 maggio, con la motivazione di trattamenti dati personali illeciti.
Gli impianti di controllo a distanza che erano stati installati per prevenire furti da parte della clientela, nei fatti registravano le immagini della giornata per la durata di 24 ore seppur con cancellazione tramite sovrascrittura con quelle del giorno successivo. Nella fase istruttoria della procedura promossa davanti al Garante della Privacy è emerso che l’installazione in tutti i punti vendita era avvenuta in assenza di accordo con le rappresentanze sindacali o di autorizzazione rilasciata dall’Ispettorato del lavoro in base all’articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori.
In base al richiamato articolo 4 della Legge numero 300 del 1970, gli apparati di videosorveglianza, qualora dagli stessi derivi “anche la possibilità di controllo a distanza” dell'attività dei dipendenti, “possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale” e la relativa installazione deve, in ogni caso, essere eseguita previa stipulazione di un accordo collettivo con la rappresentanza sindacale unitaria o con le rappresentanze sindacali aziendali o, ove non sia stato possibile raggiungere tale accordo o in caso di assenza delle rappresentanze, solo in quanto preceduta dal rilascio di apposita autorizzazione da parte dell'Ispettorato del lavoro.
L’attivazione e la conclusione di tale procedura di garanzia è dunque condizione indefettibile per l’installazione di sistemi di videosorveglianza. La violazione di tale disposizione è penalmente sanzionata (articolo 171 del Codice). Il legislatore nazionale ha approvato, quale disposizione più specifica, l’articolo 114 del Codice che, tra le condizioni di liceità del trattamento, ha stabilito l’osservanza di quanto prescritto dall’articolo 4 della Legge numero 300 del 1970. La violazione del richiamato articolo 88 del Regolamento è soggetta, ricorrendone i requisiti, all’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’articolo 83, paragrafo 5, lettera d) del Regolamento.
La norma violata è dunque quella dell’articolo 114 del Codice Privacy che, tra le condizioni di liceità del trattamento, prevede l’osservanza del contenuto dall’articolo 4 della legge n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori). Non costituisce del resto causa di esonero dalla predetta procedura preventiva prevista ex lege il fatto che le telecamere, nella maggior parte dei casi, riprendano una zona di passaggio e non deputata alla attività lavorativa. Il Garante della Privacy ha infatti ritenuto, sulla base della giurisprudenza maggioritaria, che anche le aree nelle quali transitano o sostano, talvolta con continuità i dipendenti, qualora sottoposte a videosorveglianza, sono soggette alla piena applicazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali, con le conseguenze appena descritte.
Maria Cristina Bruni
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