Ha fatto molto discutere il provvedimento di appena qualche mese fa (ordinanza numero 10505/2024), con cui la Cassazione ha sancito la nullità delle multe per eccesso di velocità elevate tramite dispositivi Autovelox non muniti di omologazione, approvazione e taratura. Le conclusioni cui la Suprema Corte è giunta si spiegherebbero con la diversità delle tre tipologie di controllo in oggetto, le quali garantirebbero la legittimità della contestazione soltanto se tutte correttamente effettuate.
A questa interessante pronuncia hanno fatto seguito moltissimi ricorsi, volti a lamentare, appunto, la mancanza di uno dei suddetti requisiti in relazione ai dispositivi di rilevazione automatica della velocità posizionati su tutto il territorio nazionale. È dunque lecito domandarsi come andrà a finire, ossia se i giudici confermeranno o meno l’orientamento adottato all’inizio del 2024.
Così parrebbe, alla luce di un recente arresto della Seconda Sezione della Suprema Corte (sentenza numero 20913/2024 del 26 luglio 2024), con cui la Cassazione ha confermato la diversità ontologica e procedurale tra l’approvazione e l’omologazione – o per dirlo con le parole i giudici “La preventiva approvazione dello strumento di rilevazione elettronica della velocità non è equipollente giuridicamente all'omologazione ministeriale prescritta dall'articolo 142 comma 6 del Codice della Strada. Si tratta infatti – ex articolo 142 comma 6 Codice della Strada e 192 Dpr numero 495/1992 (Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada) - di procedimenti strutturalmente e funzionalmente diversi”. E di conseguenza, dove il dispositivo Autovelox sia semplicemente approvato ma non omologato, la multa va annullata in quanto illegittima. Questa si conferma essere l’attuale posizione della giurisprudenza.
Il tema Autovelox, è stato anche oggetto di un Decreto ministeriale - dal nome emblematico, essendo noto come Decreto Autovelox - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 123 del 28 maggio 2024, che nelle intese del ministero dovrebbe arginare la pratica di posizionamento “a tappeto” di strumenti di rilevazione della velocità a opera degli Enti Locali all’esclusivo fine di fare cassa.
Il nuovo testo licenziato dal ministro Salvini ha ad oggetto esclusivamente l’attività di contestazione differita dell’eccesso di velocità, tramite dispositivi fissi o mobili, mentre una diversa regolamentazione è prevista per l’utilizzo di postazioni mobili o a bordo di veicoli in movimento delle Autorità preposte al controllo che necessitano dell’operatore umano per il loro funzionamento, per cui si procede con la contestazione immediata.
Al fine di scoraggiare il posizionamento incontrollato degli Autovelox in favore di una maggiore pianificazione ad opera delle Autorità preposte, il Decreto ministeriale in commento rafforza i poteri sussistenti in capo ai Prefetti. Devono essere questi ultimi - recita il testo ministeriale- a determinare con idoneo provvedimento dove posizionare i dispositivi, con particolare attenzione alle aree interessate da un elevato tasso di incidentalità rilevato nell’ultimo quinquennio e dove risulti particolarmente difficile la contestazione immediata a causa di condizioni strutturali del luogo (quali per esempio la presenza di più corsie per senso di marcia, tali da non consentire di fermare i veicoli in condizioni di sicurezza).
Non è chiaro, tuttavia, se la zona interessata debba essere soggetta a un elevato livello d’incidentalità e caratterizzata dall’impossibilità od estrema difficoltà di contestazione immediata per via delle condizioni strutturali/di traffico, oppure se tali requisiti possano sussistere anche in via alternativa. È evidente che in quest’ultima ipotesi, i poteri di pianificazione delle Prefetture si manterranno estremamente ampi, essendo molti i tratti stradali caratterizzati dall’uno o dall’altro aspetto (tasso elevato d’incidentalità o condizioni morfologiche inadatte per la contestazione immediata).
Alla giurisprudenza toccherà dunque dirimere tale questione, così come è prevedibile che venga investita da ricorsi volti anche a evidenziare il mancato rispetto delle distanze per installare i cartelli di avviso, nonché della regolamentazione dei limiti di velocità a seconda della tipologia di strada. Questi sono altri aspetti che il Decreto ministeriale regolamenta nel dettaglio, al fine di impedire imposizioni arbitrarie ed eccessivamente “al ribasso” ad opera degli Enti Locali, nonché posizionamenti a catena di apparati di rilevazione della velocità senza rispetto di alcuna distanza minima e di adeguata segnalazione agli utenti della strada.
L’applicazione del Decreto Autovelox si estende anche ai dispositivi già installati alla data di entrata in vigore del medesimo, i quali, se non conformi alle nuove disposizioni, andranno posizionati secondo le nuove regole entro un anno dall’entrata in vigore del testo ministeriale od in alternativa disinstallati. Eventuali verbali di contestazione elevati tramite apparecchi non in linea con i nuovi parametri sono dunque passibili d’annullamento in quanto illegittimi.
In conclusione, in caso si sia destinatari di verbali di contestazione per eccesso di velocità con rilevazione tramite dispositivo Autovelox, è consigliabile rivolgersi ad un legale, al fine di valutare i margini d’impugnativa che, allo stato attuale, potrebbero essere assai concreti e portare ad una sentenza di annullamento della sanzione giudicata illegittima.
Avvocato Giulia Dadone
Responsabile Ufficio Legale
Astra Servizi