Le imprese di autotrasporto devono sempre prestare attenzione ai documenti a bordo del veicolo industriale che l’autista deve esibire in caso di controllo su strada. Una conferma di ciò viene dalla decisione dei giudici di Bologna. Il Tribunale si è pronunciato con la sentenza numero 1201/2023 sull’applicazione dell’articolo 46 della Legge 298/74.
La norma stabilisce che è soggetto a sanzione pecuniaria amministrativa chiunque disponga l'esecuzione di trasporto di cose con autoveicoli o motoveicoli, senza licenza o senza autorizzazione oppure violando le condizioni o i limiti stabiliti nella licenza o nell'autorizzazione. Nel caso in esame era stata contestata la violazione dell’articolo 46, comma 1, “in quanto il conducente del veicolo effettuava un trasporto di cose conto terzi (...) senza essere in grado di esibire licenza di trasporto comunitaria in originale (esibiva una copia fotostatica non conforme)”.
La società multata ha impugnato il relativo verbale e la conseguente sanzione accessoria del fermo amministrativo in quanto era ed è regolarmente in possesso di licenza comunitaria, tant’è che il conducente l’aveva mostrata agli agenti, sia pur in fotocopia e priva di attestazione di conformità all’originale. Originale che, comunque, si sarebbe potuto produrre in qualsiasi momento su richiesta degli agenti accertatori.
Nello stesso senso vi sono numerose sentenze della giurisprudenza sia di merito sia di legittimità, ai sensi delle quali la violazione dell’articolo 46 della Legge 298/74, non sussiste se la licenza comunitaria autorizzativa del trasporto merci in conto terzi è presente a bordo del veicolo e il conducente è in grado di esibirla agli organi accertatori, a nulla rilevando l’assenza di attestazione di conformità all’originale.
Sul punto è consolidato l’orientamento giurisprudenziale secondo cui l’articolo 46 della Legge 298/74 presuppone che sia effettuato un trasporto di merci da parte di chi non sia titolare della necessaria autorizzazione perché non gli è mai stata rilasciata, restando, invece, irrilevante che l’autorizzazione non sia momentaneamente nella sua disponibilità al momento del fermo.
La Suprema Corte di Cassazione si è espressa nello stesso senso, confermando che: “Per aversi trasporto di merci su strada in difetto di autorizzazione, sanzionato ai sensi dell'articolo 46 della Legge numero 298 del 1974, è necessario che venga effettuato un trasporto di merci da parte di chi non sia titolare della necessaria autorizzazione perché non gli è mai stata rilasciata, restando invece irrilevante che l'autorizzazione non sia momentaneamente in suo possesso nel momento in cui viene accertata la violazione” (Cassazione Civile, Sezione sez. II, 04 novembre 2019, numero 28283).
Ciò nonostante, il Tribunale di Bologna nella sentenza in esame ha ritenuto non convincenti le circostanze che la società ricorrente fosse regolarmente in possesso di licenza comunitaria e che il conducente l’avesse mostrata agli agenti seppure in copia fotostatica non conforme.
Il giudice ha affermato che qualora un’impresa di autotrasporto stabilita in uno Stato membro dell’Unione Europea effettui in Italia operazioni di trasporto di merci per conto terzi senza che a bordo del veicolo utilizzato si trovi l’originale o la copia certificata conforme all’originale della licenza comunitaria di cui è titolare, sussistono i presupposti per l’applicazione delle sanzioni amministrative di cui all’art. 46, comma 1, l. n. 298/1974, (sanzione pecuniaria di più di 4000 euro e sanzione accessoria) non essendo rispettata, la condizione del Regolamento CE numero 1072/2009 che prescrive che detto titolo autorizzativo debba trovarsi a bordo del veicolo durante la sua circolazione (articolo 4, paragrafo 4, Reg. cit.), condizione che è riportata anche nelle disposizioni generali stampate sul retro del relativo modello.
Infine si dà atto che nella medesima sentenza il Tribunale di Bologna ha fra l’altro ritenuto ammissibile l'impugnazione davanti al Giudice di Pace del verbale di contestazione per violazione dell'articolo 46 della legge 6 giugno 1974 numero 298 con consequenziale applicazione della sanzione accessoria del fermo amministrativo del mezzo, senza dover passare obbligatoriamente prima dal Prefetto con pregiudizievole inutile allungamento dei tempi.
Avvocato Maria Cristina Bruni