La Corte di Giustizia con la decisione ha fornito un’interpretazione della normativa sul trasporto combinato tra Stati membri (in particolare dell’articolo1 della Direttiva 106/92), che individua il trasporto di container vuoti tra un terminal di container e un punto di carico o scarico merci, da parte di un vettore comunitario non stabilito nello Stato in cui si svolgono queste operazioni (cabotaggio stradale).
Ai sensi di questa Direttiva s'intendono per trasporto combinato quei trasporti di merci tra Stati membri per i quali l’autocarro, il rimorchio, la cassa mobile o il container effettuano la parte iniziale o terminale del tragitto su strada e l’altra parte per ferrovia per via navigabile o per mare allorché questo percorso supera i 100 chilometri in linea d’aria ed effettuano su strada il tragitto iniziale o terminale; fra il punto di carico della merce e l’appropriata stazione ferroviaria di carico più vicina per il tragitto iniziale e fra il punto di scarico della merce e l’appropriata stazione ferroviaria di scarico più vicina per il tragitto terminale; oppure in un raggio non superiore a 150 chilometri in linea d’aria dal poeto fluviale o marittimo di imbarco o di sbarco.
La controversia ha visto protagonisti l’Ufficio Federale tedesco per il Trasporto Merci e un’azienda di autotrasporto romena che, dopo aver svolto in Germania ben 60 operazioni di questa tipologia, è stata sanzionata con una multa di 8.625 euro per aver svolto del cabotaggio irregolare; ciò in quanto, a giudizio dell’Ufficio Federale, il trasporto di container vuoti prima di un carico o dopo uno scarico costituiva sempre un’operazione di cabotaggio soggetta, in quanto tale, alle limitazioni previste dall’articolo 8 del Regolamento UE 1072/2009.
L’azienda rumena ricorreva contro questa decisione davanti al Tribunale circoscrizionale di Colonia che, a sua volta, ha deciso di sottomettere la questione alla Corte di Giustizia, ritenendo che né il Regolamento 1072/2009 né la Direttiva 92/106 consentivano di sciogliere il dubbio se un’operazione del genere dovesse configurare un trasporto combinato oppure un trasporto giuridicamente distinto (e soggetto, come tale, alle norme sul cabotaggio).
La Corte di Giustizia ha deciso la questione con una sentenza, in conformità alle conclusioni dell’avvocato generale, dichiarando che “l’articolo 1 della Direttiva 92/106 deve essere interpretato nel senso che il trasporto su strada di container vuoti tra un terminal di container e un punto di carico o scarico di merci rientra nella nozione di ‘trasporto combinato’, ai sensi di tale articolo, sicché esso beneficia del regime liberalizzato previsto per i tragitti stradali iniziali e/o terminali che costituiscono parte integrante di un trasporto combinato, ai sensi dell’articolo 4 di tale Direttiva, e che sono esclusi dall’applicazione delle disposizioni relative al cabotaggio previste dal Regolamento numero 1072/2009”.
Secondo la Corte, infatti, “il trasporto di container vuoti tra un terminal di container e il punto di carico o di scarico delle merci costituisce uno spostamento accessorio, ma indispensabile, alla realizzazione del trasporto principale, vale a dire il trasporto delle merci, di cui costituisce parte integrante”. Pertanto, anche a questa tipologia di trasporto a vuoto si applica la normativa sul combinato, nei limiti previsti dall’articolo 1 della direttiva. La Corte ritiene che questa conclusione sia l’unica idonea a promuovere l’utilizzo del trasporto combinato; diversamente, qualsiasi altra interpretazione finirebbe per disincentivare questo strumento rendendolo meno competitivo, dal momento che per lo spostamento del container vuoto tra il punto di carico o di scarico e il terminal di container, si potrebbero utilizzare solamente vettori nazionali.
Avvocato Maria Cristina Bruni