È inutile ricorrere contro un verbale emesso dalla Polizia per la violazione dei tempi di guida e di riposo avvenuta in un altro Paese europeo dopo la sentenza emessa dalla Corte di Giustizia Europa lo scorso 26 settembre. Il verdetto nasce dalla domanda di pronuncia pregiudiziale presentata dal Tribunale Circoscrizionale di Colonia sull'interpretazione del secondo paragrafo dell'articolo 19 del Regolamento CE 561/2006. I giudici di Colonia avevano ricevuto il ricorso della società di autotrasporto austriaca Transporte Josef Baumgartner contro una sanzione di 406,25 euro ricevuta in Germania nel novembre 2015 per una violazione di tempi di guida avvenuta in Austria. Il ricorrente contestava la competenza territoriale della Polizia Stradale tedesca su una violazione avvenuta in un altro Paese, chiedendo quindi l'annullamento della multa.
I giudici tedeschi hanno rinviato la questione alla Corte di Giustizia Europea, chiedendo se l'organo di controllo può sanzionare la violazione dei tempi di guida e di riposo avvenuta in un altro Paese. I giudici europei hanno risposto in modo positivo, richiamando anche una precedente sentenza analoga del 9 giugno 2016: "L'articolo 19, paragrafo 2, primo comma, del Regolamento n. 561/2006 prevede esplicitamente la possibilità che le autorità competenti di uno Stato membro infliggano una sanzione a un'impresa e/o a un conducente per un'infrazione a tale regolamento, anche se detta infrazione è stata commessa sul territorio di un altro Stato membro o di un Paese terzo". Ciò vale anche considerando "il carattere transfrontaliero delle attività di trasporto su strada". I giudici precisano che gli organi di controllo non sono tenuti a chiedere l'autorizzazione quelli del Paese dove è avvenuta la violazione per emettere una sanzione.
SENTENZA CORTE EUROPEA DEL 26 SETTEMBRE 2018 SU LEGITTIMITA' SANZIONE SU TEMPI DI GUIDA E DI RIPOSO DELL'AUTOTRASPORTO PER VIOLAZIONE ALL'ESTERO
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