I veicoli industriali che trasportano merci pericolose comprese nella Classe 1 (esplosivi) dell'ADR (ossia comma 1 dell'articolo 168 del DL 285/1992) non possono circolare, indipendentemente dalla massa complessiva, non solo nei giorni e negli orari indicati dal calendario 2017 destinato a tutti i veicoli industriali con massa superiore a 7,5 tonnellate, ma anche in altri giorni dell'anno in cui gli altri automezzi possono liberamente viaggiare. Lo stabilisce l'articolo 9 del Decreto ministeriale del 13 dicembre 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale numero 304 del 30 dicembre 2016.
I periodi proibiti alla circolazione solo dei camion con merci della Classe 1 ADR iniziano alle ore 8:00 del sabato e terminano alle ore 24:00 della domenica successiva, per tutti i sabati e domeniche compresi tra il 27 maggio e il 10 settembre.
Per tali trasporti sono previste deroghe concesse dalle Prefetture per il trasporto di fuochi artificiali di categoria IV e V, a condizione che avvengano nel rispetto di tutte le normative vigenti, lungo gli itinerari e nei periodi temporali richiesti, previa verifica di compatibilità con le esigenze della sicurezza della circolazione stradale.
Il Prefetto può stabilire deroghe anche per motivi di necessità e urgenza "per la realizzazione di opere di interesse nazionale per le quali siano previsti tempi di esecuzione estremamente contenuti in modo tale da rendere indispensabile, sulla base di specifica documentazione rilasciata dal soggetto appaltante, la lavorazione a ciclo continuo anche nei giorni festivi. Dette autorizzazioni potranno essere rilasciate limitatamente a tratti stradali interessati da modesti volumi di traffico e di estensione limitata ai comuni limitrofi al cantiere interessato, ed in assenza di situazioni che possano costituire potenziale pericolo in dipendenza della circolazione dei veicoli. Nelle stesse autorizzazioni saranno indicati gli itinerari, gli orari e le modalità che gli stessi prefetti riterranno necessari ed opportuni nel rispetto delle esigenze di massima sicurezza del trasporto e della circolazione stradale. Dovranno essere in ogni caso esclusi i giorni nei quali si ritiene prevedibile la massima affluenza di traffico veicolare turistico nella zona interessata dalla deroga".
Un'altra deroga, per comprovate necessità di servizio, è concessa ai veicoli militari e delle Forze di Polizia; militari appartenenti a Forze armate straniere e civili da queste commissionati, per esercitazioni, operazioni o assistenza militare in base ad accordi internazionali, purché muniti di apposito credito di movimento rilasciato dal comando militare competente; civili commissionati dalle Forze armate muniti del documento di accompagnamento di cui al decreto ministeriale 2 settembre 1977 integrato con decreto ministeriale 24 maggio 1978, rilasciato dal comando militare competente.
Il Decreto precisa che "di ogni trasporto deve essere data informazione alla prefettura-ufficio territoriale del Governo nel cui territorio di competenza ha inizio il viaggio o l'ingresso in territorio nazionale".
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