La principale innovazione della legge riguarda l'inasprimento delle pene per l'inquinamento ambientale, il disastro ambientale, il traffico illegale di rifiuti radioattivi e l'omessa bonifica. Questi comportamenti diventano reati che sono puniti tramite sanzioni penali. Nello stesso tempo aumenta il tempo di prescrizione di diversi reati. La nuova legge interessa anche la filiera della logistica dei prodotti e dei rifiuti pericolosi, che può subire le gravi sanzioni nel caso d'incidenti che causano sversamenti di sostanze.
Il primo articolo recita: "E' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità', anche agraria, della flora o della fauna". Sono previste aggravanti per particolari sostanze, come le radioattive, o per siti protetti.
Ancora più gravi sono le sanzioni per il "disastro ambientale", che possono arrivare fino a quindici anni di reclusione. In tutti i casi, la Legge sanziona anche i "delitti colposi contro l'ambiente", ossia quelli causati non da una precisa volontà, ma causati da negligenza o mancata osservanza delle disposizioni legislative. In questo caso potrebbe quindi entrare anche un incidente stradale, marittimo o ferroviario che comporti la fuoriuscita di sostanze inquinanti che possano danneggiare l'ambiente. Bisogna però precisare che nel caso colposo le pene sono ridotte.
La Legge prevede anche la "confisca delle cose che costituiscono il prodotto o il profitto del reato o che servirono a commettere il reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato". Questa norma comprenderebbe anche i veicoli per il trasporto. Comunque, la confisca non viene attuata se l'imputato "abbia efficacemente provveduto alla messa in sicurezza e, ove necessario, alle attività di bonifica e di ripristino dello stato dei luoghi". Viceversa, l'omessa bonifica è un'ulteriore aggravante.
TESTO DELLA LEGGE 68/2015 SUI REATI AMBIENTALI
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