Il testo del rinnovo del contratto nazionale firmato il 3 dicembre 2017 prevede una nuova classificazione del personale viaggiante dell'autotrasporto, definito "operai specializzati area professionale C". Ora questa figura è divisa in tre qualifiche. La prima è la Qualifica 3, con parametro retributivo A, B e C. In questa categoria rientrano i conducenti con patente CE che conducono veicoli che richiedono questa abilitazione e dotati di cronotachigrafo, cui si applicano le disposizioni dell'articolo 11bis del contratto stesso.
Il testo dell'accordo riporta alcuni esempi di autisti di Qualifica 3, come i trasporti svolti all'interno di stabilimenti, piattaforme logistiche, porti, terminal; trasporti di linea nazionali e internazionali per cui spetta l'indennità di trasferta dell'articolo 62 del CCNL; trasporti che richiedono specifiche abilitazioni, come ADR, ATP o animali vivi per cui spetta l'indennità di trasferta dell'articolo 62; trasporti che richiedono allestimenti specifici, come bisarche, autogrù oltre 20 tonnellate, cisterne con attrezzature di carico e scarico, trasporti frigo ed eccezionali.
La Qualifica 2 ha parametri retributivi D, E e F e comprende i conducenti che usano autocarri isolati per cui è prevista la patente C e svolti con camion equipaggiati con cronotachigrafo e per cui si applicano le disposizioni dell'articolo 11bis. Gli esempi di questa categoria sono gli stessi della Qualifica 3, con la differenza che gli autisti hanno solo la patente C e quindi non trainano ricorchi o semirimorchi.
La Qualifica 1 comprende gli autisti con patente B che guidano veicoli che non montano cronotachigrafo e che svolgono attività di logistica distributiva e di corriere espresso e che hanno il parametro retributivo G e H. Tra questi ci sono anche gli autisti che possiedono particolari abilitazioni, come quelli che trasportano materiali radioattivi ed esplosivi.
Secondo le categorie retributive cambiano gli orari di lavoro ordinario. I conducenti che hanno i parametri A, B, C (Qualifica 3) ed E e F (Qualifica 2) sono soggetti all'orario di lavoro ordinario previsto dall'articolo 11 bis per il personale viaggiante impiegato in mansioni discontinue pari a 47 ore. Gli autisti inquadrati nei parametri D (Qualifica 2) G e H (Qualifica 3) hanno un orario di lavoro ordinario di 39 ore settimanali. Il contratto prevede accordi di secondo livello per gli autisti con parametri G e H per applicare loro l'articolo 11 quinques, con estensione dell'orario ordinario a 44 ore settimanali.
Il contratto prevede che l'applicazione del regime ordinario di 47 ore di lavoro ordinario settimanale per gli autisti compresi nei parametri A, B, C, E e F impiegato in mansioni discontinue previste dall'articolo 11bis, oppure l'applicazione dell'orario settimanale da 39 a 47 ore a quelli di parametro D è soggetta all'esistenza delle condizioni previste dal primo comma dell'articolo 11bis. Dopo essere stata verificata, la discontinuità varrà quattro anni.
Il nuovo contratto prevede anche una nuova figura professionale, quella di chi svolge la distribuzione delle merci usando cicli, ciclomotori, motocicli, natanti o imbarcazioni. Tale figura non è però ancora ben definita ed entro tre mesi dalla firma dell'accordo le parti dovranno individuare le funzioni e le caratteristiche, i livelli d'inquadramento salariale, le modalità e l'orario di lavoro.
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