Lo sciopero della FAO interessa le aziende che hanno firmato il CCNL Trasporto Merci e Logistica e inizierà a mezzanotte di venerdì 9 dicembre 2016 per terminare alle 24:00 di domenica 11 dicembre. Il sindacato dichiara di essere presente in aziende di trasporto di 180 località di 14 Regioni. In una nota, la FAO spiega che l'astensione dal lavoro deriva dall'atteggiamento di alcune imprese e associazioni datoriali e serve per appoggiare la piattaforma del sindacato di base sul rinnovo del CCNL. In particolare, la FAO chiede l'abolizione dell'articolo 11bis (o comunque di limitare la deroga a 53/53 ore settimanali) e dell'articolo 11 comma 9 sulla decadenza delle vertenze.
Ecco i punti della rivendicazione sindacale, tratti da un loro comunicato del 30 novembre 2016:
- perdurante atteggiamento di negazione da parte di numerose aziende e di varie sezioni locali di importanti associazioni datoriali firmatarie (anche in contraddizione con altre sezioni locali) dei nostri diritti sindacali costituzionalmente e legittimamente riconosciuti ai lavoratori autisti di mezzi pesanti iscritti alla nostra organizzazione sindacale
- clima di ricatto e di pressione datoriale in numerose aziende atto ad ottenere dai lavoratori autisti categoria 3° e 3°super, la sottoscrizione di accordi aziendali peggiorativi finanche della indennità di trasferta, e fortemente elusivi di contributi Inps, del comportamento scorretto di talune associazioni datoriali e singole aziende in alcune province italiane che assumono nei propri organici o incaricano di trattative sindacali alcuni ex funzionari di sindacati confederali firmatari del CCNL in oggetto, della mancata convocazione della nostra organizzazione sindacale come di altre di base, alle trattative di rinnovo del CCNL,
- frequente ricorso da parte di alcune associazioni datorali, in numerose aziende del settore ed in varie regioni, ad accordi ex articolo 11 bis del CCNL, che negano quali tempo di lavoro i tempi di attesa presso i clienti sia a livello retributivo che in relazione ai tempi e limiti di lavoro di cui al RE 561/2006 attraverso un utilizzo generalizzato, aberrante ed anticostituzionale del D.Lgs. 234/2007
- abolizione dell'articolo11 bis, ed in subordine limitazione dell'articolo11 bis alla deroga di orario 58/61 ore alle 53/53 ore e qualificazione precisa del diritto di partecipazione alle trattative sindacali ed ai diritti sindacali limitati dall'articolo 19 SL per quelle organizzazioni sindacali che abbiano nominato RSA avendo almeno cinque lavoratori iscritti
- abolizione dell'articolo 11 comma 9, ed in subordine chiara esplicazione giuridica dell'articolo 11 comma 9 sull'impugnazione della clausola di decadenza semestrale che sia requisito per le vertenze di differenze retributive di trasferta e straordinari esclusivamente per le aziende in cui sia vigente contratto aziendale ed esclusivamente per quei lavoratori che non lo abbiano impugnato.
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