L'obbligo della fattura elettronica per l'acquisto di carburante da parte dei soggetti Iva, che doveva entrare in vigore il 1° luglio ma che è stato rinviato dal Governo al 1° gennaio 2019, ha già prodotto diverse domande di chiarimento da parte delle associazioni di categoria e dei contribuenti. L'Agenzia delle Entrate ha risposto alle principali con una circolare diffusa il 2 luglio. Eccone una sintesi diffusa dalla stessa Agenzia delle Entrate.
Cessioni di carburanti
Fatto salvo il rinvio al 1° gennaio 2019 per le cessioni di carburante effettuate dagli impianti stradali di distribuzione, vanno documentate con fattura elettronica tutte le cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori per uso autotrazione, ossia impiegati nei veicoli che circolano normalmente su strada. Sono conseguentemente escluse dall'obbligo le cessioni di benzina e gasolio destinati, ad esempio, a imbarcazioni, aeromobili, veicoli agricoli di varia tipologia (come i trattori agricoli e forestali).
Secondo i chiarimenti già forniti nella circolare n. 8/E del 2018 (cfr. il punto 1 della stessa) e nel provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 89757 del 30 aprile 2018 (si vedano le relative motivazioni), sono da documentare con fattura elettronica tutte le cessioni di benzina e gasolio, effettuate tra soggetti passivi d'imposta - con esclusione, ex articolo 1, comma 909, della legge n. 205 del 2017, delle vendite operate da chi rientra nel cosiddetto "regime di vantaggio" di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e da coloro che applicano il regime forfettario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché, sino al 31 dicembre 2018, di quelle presso gli impianti stradali di distribuzione – destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori per uso autotrazione. Tale modalità di documentazione riguarda qualsiasi cessione dei beni indicati e, quindi, anche quelle intermedie (ad esempio l'acquisto del singolo distributore da un grossista).
Sanzioni per il ritardo nella trasmissione della fattura elettronica
Le disposizioni in tema di fatturazione elettronica non derogano alla normativa che regola i termini di emissione dei documenti. Tuttavia, il documento di prassi precisa che, in una fase di prima applicazione, considerato anche il necessario adeguamento tecnologico, le fatture elettroniche inviate al Sistema di Interscambio con un minimo ritardo non saranno soggette a sanzioni nel caso in cui l'invio non pregiudichi la corretta liquidazione
dell'imposta (decreto legislativo n. 472 del 1997, articolo 6, comma 5-bis).
Obbligo di utilizzo della fattura elettronica
Vanno documentate con fattura elettronica tutte le operazioni effettuate tra soggetti passivi d'imposta "residenti o stabiliti" nel territorio dello Stato. La Circolare di oggi chiarisce, infatti, che in ambito comunitario l'Italia è stata autorizzata ad accettare come "fatture" documenti o messaggi solo in formato elettronico, purché ad emetterli siano soggetti passivi "residenti o stabiliti" sul territorio italiano, mentre l'obbligo non vale per i soggetti non residenti anche se "identificati" in Italia. Gli "identificati" potranno comunque decidere di ricevere una fattura elettronica.
Registrazione e conservazione cartacea
Non cambia nulla. L'insieme delle norme dettate in tema di fatturazione elettronica non incide sugli obblighi di registrazione previsti dal DPR n. 633 del 1972. Vista la natura, di per sé non modificabile, del documento elettronico inviato tramite SdI, la numerazione e l'integrazione della fattura possono essere effettuate con la predisposizione di un altro documento da allegare al file della fattura.
Formato del file
La Circolare precisa che le copie digitali delle fatture potranno essere conservate non solo in formato XML, ma in uno qualsiasi dei formati (per esempio Pdf, Jpg o Txt) previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2013 in attuazione del Codice dell'Amministrazione Digitale.
Obbligo d'invio tramite Sistema d'Interscambio
È obbligatorio emettere fattura tramite il Sistema di Interscambio solo per chi opera nei confronti di una stazione appaltante pubblica, per chi è titolare di contratti di subappalto o riveste la qualifica di subcontraente. Il documento di prassi di oggi chiarisce che sono esclusi dai nuovi obblighi di fatturazione elettronica i contribuenti che cedono beni a un cliente senza essere direttamente coinvolti nell'appalto principale, come chi fornisce beni all'appaltatore senza sapere che utilizzo ne farà. La Circolare precisa, inoltre, che l'obbligo di fatturazione elettronica non si estende ai rapporti in cui, a monte della filiera contrattuale, non ci sia un soggetto che faccia parte Pubblica Amministrazione. Per quanto riguarda i consorzi, il documento di prassi chiarisce, infine, che l'obbligo di fatturazione elettronica in capo a un consorzio non si estende ai rapporti consorzio/consorziate.
Fattura scartata dal Sistema di Interscambio
La Circolare chiarisce che, in caso di scarto di una fattura da parte del SdI, è possibile un nuovo inoltro nei cinque giorni successivi alla notifica di scarto; la fattura elettronica, relativa al file scartato, va nuovamente inviata tramite SdI con la data ed il numero del documento originario, ovvero con un nuovo numero e data purché collegati alla precedente fattura, eventualmente tramite utilizzo di un registro sezionale. In ogni caso deve essere garantita la corretta liquidazione dell'imposta.
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