Dopo che il Decreto Genova ha stabilito che tutti i beneficiari delle infrastrutture regolate dall’Autorità Regolazione Trasporti devono versare il contributo annuale, decisione confermata dal Consiglio di Stato, il primo marzo l’Autorità ha comunicato che dal 2019 devono pagare “gli operatori economici operanti nel settore dei servizi di trasporto merci su strada connessi con autostrade, porti, scali ferroviari merci, aeroporti, interporti”. L’Autorità precisa che il versamento è dovuto solo per gli operatori che usano veicoli con massa complessiva superiore a 26 tonnellate (o trattori con massa rimorchiabile superiore a tale valore) e un fatturato prodotto con tali veicoli superiore a tre milioni di euro.
Per stabilire il contributo all’Art bisogna calcolare lo 0,6 permille per ogni anno dal 2019 al 2021. L’Autorità precisa che “per fatturato deve intendersi l’importo risultante dal conto economico alla voce A1 (ricavi delle vendite e delle prestazioni) sommato alla voce A5 (altri ricavi e proventi) o voci corrispondenti per i bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS”.
Inoltre “il fatturato da prendere in considerazione per il calcolo del contributo è solo quello riconducibile ai mezzi con la capacità sopra individuata (superiore a 26mila chilogrammi), impiegati esclusivamente nei servizi di trasporto da/per le infrastrutture sopra richiamate”. Dal totale dei ricavi vanno inoltre esclusi quelli ottenuti da attività svolte all’estero. Insomma, appare piuttosto complicato solo il definire la base per calcolare il contributo.
A ciò bisogna aggiungere, come abbiamo accennato, che il fatturato rilevante è solo quello superiore a tre milioni di euro l’anno, “pertanto il contributo da parte delle aziende dell’autotrasporto, è dovuto solo se il suo importo risulti superiore a 1.800,00 euro per ciascuna annualità”, spiega la nota dell’Autorità. Secondo l’Art, gran parte delle imprese non è soggetto al contributo. Per il versamento, saranno pubblicate le modalità sul sito web dell’Autorità.