La Legge numero 190 del 23 dicembre 2014 stabilisce che le imprese che presentano domanda d'iscrizione all'Albo degli Autotrasportatori dal 1° gennaio 2015 possono dimostrare il requisito d'idoneità finanziaria non solo tramite a prova della disponibilità di un capitale o di riserve o fideiussione, ma anche con assicurazione di responsabilità professionale. Ma questa facoltà vale solo nei primi due anni di esercizio dell'attività, mentre dal terzo anno l'impresa deve presentare un'attestazione rilasciata da un revisore contabile redatta sulla base dei conti annuali dell'impresa oppure, in alternativa, per mezzo di attestazione sotto forma di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa. In questo caso, viene esplicitamente esclusa la polizza di responsabilità professionale e tutte quelle rilasciate prima del 31 dicembre 2014 varranno solamente fino alla loro prima scadenza.
Questa è la procedura imposta dalla Legge 190/2014. In seguito, il ministero dei Trasporti ha diffuso una circolare (la 1807 del 28 gennaio 2015) che fornisce alcuni chiarimenti applicativi. Anzitutto precisa che le attestazioni sotto forma di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa sono ritenute valide solo se rilasciate da banche, compagnie di assicurazioni o da intermediari finanziari appositamente autorizzati e iscritti nei rispettivi albi.
Sulle polizze di responsabilità professionale stipulate per la dimostrazione del requisito finanziario entro il 31 dicembre 2014, la circolare informa gli Uffici che devono essere accettate anche se presentate successivamente a tale data ed entro un periodo congruo, che la circolare individua in 45 giorni (pertanto non oltre il 15 febbraio 2015). Resta sempre valida la condizione della loro validità fino all'effettiva scadenza annuale, con esclusione di tacito o espresso rinnovo. Tali polizze, qualora siano state presentate da una nuova impresa, non potranno comunque valere oltre i due anni previsti dalla norma.
Per evitare possibili disparità di trattamento tra operatori a causa della possibilità di usare la polizza assicurativa nei primi due anni d'esercizio, la circolare precisa le imprese in regola con la dimostrazione del requisito di idoneità finanziaria e che al 1° gennaio 2015 risultavano aver dimostrato tale requisito solo per il primo anno di esercizio possono produrre polizze assicurative di responsabilità professionale per un ulteriore anno, con esclusione di successivo tacito o espresso rinnovo.
Nel caso che le polizze assicurative di responsabilità professionale già presentate riportino una scadenza contrattuale superiore a un anno, esse possono essere valide fino alla prossima scadenza annuale dell'idoneità finanziaria, con esclusione di tacito o espresso rinnovo, fatta salva la facoltà per le nuove imprese di dimostrare il requisito mediante polizza assicurativa nei limiti del biennio.
Se l'impresa di autotrasporto deve dimostrare il requisito finanziario per automezzi nuovi, la circolare precisa che le aziende che hanno già dimostrato l'idoneità finanziaria per l'anno in corso mediante polizza assicurativa professionale possono provare tale requisito sui nuovi autoveicoli con la medesima garanzia integrativa, fermo restando che la scadenza di quest'ultima coincide con la scadenza annuale della polizza principale, indipendentemente dalla data indicata nella polizza integrativa stessa.
Infine, il ministero ricorda agli uffici competenti che, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (CE) n. 1071/2009, in caso di constatazione del mancato soddisfacimento del predetto requisito all'impresa potrà essere assegnato un termine non superiore a sei mesi affinché lo stesso possa essere nuovamente soddisfatto.
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