Fin dall’inizio della pandemia di Covid-2019 uno dei provvedimenti presi dal ministero Mims (ex Trasporti) riguarda i corsi per il conseguimento o il rinnovo della Carta di Qualificazione del Conducente. Tra questi ci sono le disposizioni sulle assenze causate dalla malattia, sulle quali il ministero ha diffuso una circolare nel 2020 (la numero 28630) e nel 2021 (la numero 11043). L’11 gennaio 2022 è tornato sull’argomento con la circolare 591, che fornisce chiarimenti in seguito alla proroga dello stato di emergenza al 31 marzo 2022. Il documento conferma le disposizioni della circolare 24304 del 2020 e quelle già emanate in seguito (ossia la 26029 del 2020, la 31895 del 202 e la 37923 del 2021).
Il ministero chiarisce che “le disposizioni in materia di Assenze Causa Covid-19 sono pienamente vigenti ed applicabili”, a causa del perdurare dello stato di emergenza. Sono confermate anche le disposizioni sulla formazione a distanza nei corsi di competenza della Direzione Generale della Motorizzazione. Quindi, nel caso di assenza ai corsi Cqc nelle autoscuole per la Covid-19, il corso resta valido a condizione che l’allievo riprenda la frequenza entro sei mesi dalla prima assenza.
Per quanto riguarda la formazione iniziale per conseguire la Cqc valgono le ore frequentate mentre per i corsi della formazione periodica (per il rinnovo) valgono le ore relative ai moduli conclusi. Nella formazione periodica è permessa la frequenza online per un massimo di dieci ore. Nei corsi della Cqc il ministero autorizza gli insegnanti di teoria a sostituire i medici impegnati nelle vaccinazioni. Ricordiamo che gli allievi dei corsi Cqc che risultano positivi o manifestano sintomi della Covid-19 devono comunicarlo al responsabile del corso tramite uno specifico modulo e restare in isolamento per il periodo prescritto dal medico.