Il 29 novembre 2024 il ministero dell’Interno ha diffuso la circolare numero 36498 per fornire importanti chiarimenti sulle sanzioni per la mancata revisione del cronotachigrafo dei veicoli industriali, che deve essere svolta ogni due anni presso officine autorizzate. La circolare nasce dalla richiesta di chiarimenti avanzata dall’associazione degli autotrasportatori Anita sulle sanzioni imposte dal secondo comma dell’articolo 179 del Codice della Strada. Il testo del documento ministeriale precisa che l'omessa revisione non è considerata una violazione grave delle norme comunitarie e non prevede sanzioni accessorie quali la sospensione della patente o la riduzione dei punti.
Allora quale è la norma di riferimento? La circolare risponde che l'infrazione è regolata dall'articolo 19 della Legge 727/1978, che prevede una sanzione residuale senza appunto implicare sospensione della patente o decurtazione di punti. Di conseguenza, un veicolo industriale che circola con la revisione del tachigrafo scaduta è soggetto sì a una multa, ma non alle più severe conseguenze previste per il malfunzionamento del dispositivo. È importante precisare che la revisione scaduta non implica automaticamente il malfunzionamento del tachigrafo. Tuttavia, durante i controlli tecnici, il dispositivo potrebbe essere dichiarato non funzionante. Per esempio, in caso di scostamenti superiori al 4% nei valori registrati rispetto alla taratura precedente. In tal caso, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 19 della Legge 727/1978.