La legge del 10 agosto 2023 ha liberalizzato il noleggio senza conducente dei veicoli industriali (prima concesso solo per gli automezzi con massa complessiva fino a 6 tonnellate), modificando l’articolo 84 del Codice della Strada. Il 5 settembre, la Direzione Centrale della Polizia Stradale ha diffuso la circolare numero 30769 che fornisce chiarimenti sulla sua applicazione agli addetti ai controlli. La nota ricorda innanzitutto che il noleggio senza conducente è permesso per autocarri, trattori, rimorchi e semirimorchi, autotreni e autoarticolati locati da una società stabilita in uno Stato comunitario, ma le imprese che hanno l’autorizzazione al conto proprio non possono dare in noleggio veicoli con massa superiore a sei tonnellate (articolo 88 del Codice della Strada), anche se destinati a imprese in conto terzi. Tale limite vale anche per i veicoli destinati a uso speciale.
Ma sulla questione del conto proprio ci possono essere norme diverse nei Paesi comunitari. In alcuni, infatti, non esiste la distinzione tra conto proprio e conto terzi e quindi la limitazione delle sei tonnellate da parte d’imprese che operano in conto proprio decade quando un autotrasportatore conto terzi italiano prende a noleggio un veicolo in tali Paesi. La circolare precisa anche che il noleggio è permesso sia per i trasporti nazionali, sia per quelli internazionali, compreso il cabotaggio terrestre.
La circolare chiarisce anche che il contratto di locazione è valido solo per il veicolo senza conducente, quindi non si può abbinarlo a servizi svolti per la stessa impresa che riguardano il personale di guida o di accompagnamento. In pratica, l’impresa locatrice non può distaccare lavoratori presso l’impresa locataria. Inoltre, il veicolo deve essere usato solo dall’impresa che lo ha noleggiato e solo per la durata del contratto di locazione. Ciò impedisce sia la sublocazione, sia il noleggio contemporaneo di un veicolo a più imprese. Infine, il veicolo noleggiato deve essere guidato solo dal personale dell’impresa che lo ha noleggiato (anche in somministrazione o distacco).
Durante l’uso del veicolo, il contratto di locazione deve essere tenuto in cabina, insieme con la copia del contratto di lavoro dell’autista. La circolare ricorda che nel caso di noleggio irregolare sussiste la corresponsabilità del locatore e del locatario, anche se in modi diversi. Durante un controllo su strada, verrà elevato un verbale al locatore e un altro al locatario. Per la responsabilità per aver messo in circolazione un veicolo la cui locazione non poteva essere ammessa i verbali possono essere tre: uno al locatore, uno al locatario e uno eventuale al conducente (se persona diversa dal locatario) per aver circolato con un veicolo adibito a locazione senza conducente e non destinato a tale uso.