La circolare annuncia che dal 1° gennaio non deve più essere richiesta l'esibizione della scheda di trasporto o dei documenti ad essa equipollenti di cui all'art. 7 bis del DLG n. 286/2005 (2), pur riservandosi di approfondire la questione tramite una direttiva che è in fase di realizzazione e che terrà conto anche di altri provvedimenti sull'autotrasporto presi dalla Legge di Stabilità sulla corresponsabilità del committente.
"Restano, naturalmente, in vigore le altre disposizioni che prevedono l'obbligo di portare a bordo la documentazione della merce per finalità fiscali, di sicurezza o per altre finalità (documenti per trasporto rifiuti, animali vivi, carburanti, merci pericolose, ecc.)", precisa il testo. Però, le sanzioni per mancanza a bordo della scheda di trasporto erogate prima dell'entrata in vigore della legge di Stabilità (ossia fino al 31 dicembre 2014) restano "pienamente valide ed efficaci, anche se non ancora notificate o estinte per pagamento".
Per quanto riguarda l'applicazione delle norme sulla corresponsabilità del committente o del vettore per le violazioni commesse durante il trasporto, gli organi di controllo possono ora ricavare le generalità del committente dalle istruzioni scritte, che devono sempre trovarsi a bordo del veicolo, come impone il comma 4 dell'articolo 7 della Legge 286/2005 (che non è stato abrogato). Se sul camion non ci sono tali istruzioni, le informazioni sul committente devono essere chieste all'autotrasportatore, "fermo restando le conseguenze sanzionatorie".
Spariscono, però le sanzioni per il committente che non redige e consegna al vettore la dichiarazione scritta di aver preso visione della carta di circolazione del veicolo o di altra documentazione, da cui risulti il numero di iscrizione del vettore all'Albo nazionale degli autotrasportatori (nel caso di mancanza di contratto scritto). Ciò avviene perché la Legge di Stabilità ha abrogato l'articolo 7 bis della Legge 286/2005.
CIRCOLARE MINISTERO INTERNI 31/12/2014 SU ABROGAZIONE SCHEDA DI TRASPORTO
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