Il 4 giugno 2020 è entrato in vigore su tutto il territorio comunitario il Regolamento che rende formalmente valide le proroghe delle scadenze delle revisioni dei veicoli e dei cronotachigrafi adottate dai singoli Paesi durante l’emergenza Covid-19. Siccome anche l'Italia ha stabilito delle proroghe, il ministero dell’Interno ha diffuso il 5 giugno 2020 la circolare 300/A/3977/20/115/28 che armonizza i provvedimenti comunitari con quelli nazionali. Per quanto riguarda la revisione degli autoveicoli delle categorie categorie M, N, O3,O4 e T5, la norma europea stabilisce che la validità delle revisioni scadute nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2020 e il 31 agosto 2020 possono circolare nel territorio comunitario per i sette mesi successivi alla scadenza prevista dalla legislazione nazionale del Paese d’immatricolazione. Ma la situazione cambia per i veicoli immatricolati in Italia che viaggiano sul territorio italiano, che devono seguire le regole stabilite dal decreto Legge 18/2020. Secondo tale norma, la proroga della revisione è fino al 31 ottobre 2020 (e vale per i veicoli con scadenza il 31 luglio 2020).
Quindi, per le targhe italiane la situazione si complica: “ai fini del computo della effettiva data di scadenza della revisione occorre considerare che sul documento di circolazione potrebbe non essere riportata la data di scadenza entro la quale deve essere eseguita la revisione successiva che, come noto, deve essere effettuata entro la fine del mese in cui il termine per la revisione è scaduto, sulla base della periodicità della verifica tecnica prevista per ciascuna categoria di veicolo (4 anni dall'immatricolazione e ogni 2 anni - oppure annualmente per alcune categorie di veicoli - per le revisioni successive”.
Ciò crea quattro situazioni diverse, che il ministero dell’Interno sintetizza in questo modo:
- se la revisione è scaduta prima del mese di febbraio 2020, i veicoli possono circolare sul solo territorio nazionale sino al 31 ottobre 2020 senza aver effettuato la revisione periodica o annuale
- se la revisione è scaduta nel mese di febbraio (29 febbraio 2020), i veicoli possono circolare sul territorio nazionale sino al 31 ottobre 2020 e sul territorio degli altri Paesi dell'UE sino al 30 settembre 2020
- se la revisione scade nel periodo compreso tra il 31 marzo 2020 e il 31 agosto 2020, possono circolare sul territorio dei paesi dell'UE (compresa l'Italia) per i sette mesi successivi alla scadenza prevista dalle norme vigenti in Italia
- i veicoli appartenenti alle categorie L, O1 e O2, immatricolati in Italia, la cui revisione è scaduta o scadrà entro il 31 luglio 2020, essendo esclusi dall'applicazione delle proroghe contenute nel Regolamento, possono circolare solo sul territorio nazionale fino al 31 ottobre 2020 senza aver effettuato la prevista revisione.
Per quanto riguarda l’ispezione biennale dei cronotachigrafi, il regolamento europeo prevede che quelli con scadenza tra il 1° marzo 2020 e il 31 agosto 2020 si potrà eseguire entro sei mesi successivi alla data prevista. In questo caso, la situazione è per fortuna più semplice, perché tale norma vale anche in Italia per i veicoli con targa italiana.