La normativa europea proibisce all’autista di un veicolo industriale di trascorrere in cabina il riposo settimanale regolare o quello di oltre 45 ore preso in compensazione. Per verificare questa infrazione, alcune Autorità di controllo comunitarie chiedono ai conducenti fermati in viaggio – e quindi non durante il loro periodi di riposo – la ricevuta di un albergo o comunque di una struttura dedicata all’ospitalità, anche se il periodo di riposo in oggetto è avvenuto in un altro Stato.
Controllare gli autisti anche dopo la fine del loro periodo di riposo non viola alcuna procedura, anzi il terzo paragrafo dell’articolo 34 del Regolamento 165/2014 ritiene legittimo il controllo sul riposo svolto in altri Paesi dell’Unione. Però una nota diffusa dalla Commissione Europea ricorda che i conducenti non sono obbligati a attestare le loro attività quando sono lontani dal camion. Quindi, precisa la nota, i controllori non possono chiedere loro documenti che dimostrino che hanno trascorso il riposo settimanale fuori dal veicolo.
Resta invece valida per una sanzione la dichiarazione dello stesso autista di avere trascorso il riposo settimanale in cabina, sempre che ovviamente intenda farla. Per rafforzare questo controllo, la Commissione Europea raccomanda la reciproca assistenza tra le Autorità dei diversi Paesi.