Come TrasportoEuropa ha scritto, il Decreto Legge numero 21 del 21 marzo 2022 (Decreto Ucraina) attua una parte del protocollo firmato dalle associazioni dell’autotrasporto e dal ministero Mims, tra cui l’applicazione della cosiddetta “clausola gasolio”. In concreto, il Decreto stabilisce che il contratto scritto deve contenere l’adeguamento della tariffa dell’autotrasporto all’andamento del prezzo del gasolio, quando quest’ultimo supera il 2% del valore preso a riferimento al momento della stipula del contratto o dell’ultimo adeguamento effettuato.
Questo è considerato un elemento essenziale del contratto per ritenerlo validamente redatto in forma scritta ai sensi dell’articolo 6 del Decreto Legislativo 286/2005. Nel caso di contratti verbali, il sovrapprezzo per il gasolio si valuta considerando i valori indicativi dei costi di esercizio dell’impresa di autotrasporto pubblicati e aggiornati ogni tre mesi sul sito web del ministero Mims (ex Trasporti). Su questa norma, lo Studio Legale Margiotta & Partners ha redatto alcuni chiarimenti, incentrati sul fatto che siamo di fronte a un Decreto che deve essere convertito e che quindi potrebbe subire modifiche.
Innanzitutto si chiarisce che se i contratti scritti non riporteranno la clausola sul gasolio ciò “comporta che gli stessi si riterranno stipulati in forma non scritta e, di conseguenza, il venir meno delle maggiori cautele previste dalla Legge 286/2005 per i soli contratti in forma scritta (e con applicazione delle previsioni relative ai contratti considerati stipulati in forma non scritta) e con automatico rimando, per la determinazione del corrispettivo, ai valori indicativi dei costi di esercizio pubblicati ed aggiornati con cadenza trimestrale dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili”.
I legali ammoniscono che bisogna considerare che il Decreto Legge 21/2022 è provvisorio e quindi deve essere convertito in Legge entro sessanta giorni dal Parlamento, che lo può eventualmente modificare: “È pertanto necessario, per tutti i player del settore, siano essi fruitori committenti del trasporto od operatori della filiera, muoversi con cautela in tale periodo storico e valutare attentamente la migliore strategia negoziale”.
Lo Studio Legale consiglia che “per i contratti in essere che non contemplino tale aspetto, i vettori potrebbero rinegoziare i termini e le condizioni contrattuali con i propri committenti, negoziando, a fronte della novella legislativa, un accordo modificativo del contratto che preveda l’inserimento della clausola di adeguamento del corrispettivo agli aumenti del carburante per un periodo di tempo limitato (sino alle eventuali ulteriori modifiche apportate dalla legge di conversione) e sulla base dell’incidenza degli stessi rispetto alle tariffe contrattuali pattuite”.
Per i contratti in fase di perfezionamento e che saranno stipulati nelle prossime settimane“ sarà invece necessario prevedere sin da ora l’inserimento della clausola di adeguamento del corrispettivo introdotta dal Decreto Legge al fine di qualificare il contratto come redatto in forma scritta – successivamente, qualora la legge di conversione dovesse modificare o non confermare tale modifica, si potrà negoziare un accordo modificativo che tenga conto della disciplina di settore vigente”.
Il podcast K44 La voce del trasporto ha pubblicato un episodio che illustra i provvedimenti del protocollo firmato dal Mims e dalle associazioni, che vi riproponiamo.