La Gazzetta Ufficiale numero 262 dell'11 novembre 2014 ha pubblicato il testo della Legge Sblocca Italia (133/2014) che ha portato importanti modifiche all'articolo 46bis della Legge 298/1974, con lo scopo di rendere più efficaci i controlli ai camion esteri che svolgono il trasporto all'interno dei confini italiani, ossia il cabotaggio stradale, che è limitato da norme comunitarie. La maggiore innovazione riguarda l'inversione dell'onere della prova: ossia, ora deve essere l'autotrasportatore estero, tramite il suo conducente, a dimostrare che il trasporto che sta effettuando sul territorio italiano rispetta tutte le regole nazionali e internazionali.
Per chiarire come svolgere i controlli su strada, i ministeri dell'Interno e dei Trasporti hanno emanato il 15 gennaio 2015 una circolare congiunta, che illustra sia i contenuti della normativa, sia come l'autotrasportatore deve dimostrare l'osservanza delle regole. Innanzitutto, il testo ricorda che per ogni trasporto di cabotaggio, l'autista deve esibire documenti che contengono diversi dati: il nome, l'indirizzo e la firma del mittente; il nome, l'indirizzo e la firma del trasportatore; il nome e l'indirizzo del destinatario, nonché la sua firma e la data di consegna una volta che le merci sono state consegnate; il luogo e la data del passaggio di consegna delle merci e il luogo di consegna previsto; la denominazione corrente della natura delle merci e la modalità d'imballaggio e, per le merci pericolose, la denominazione generalmente riconosciuta nonché il numero di colli, i contrassegni speciali e i numeri riportati su di essi; la massa lorda o la quantità altrimenti espressa delle merci; il numero di targa del veicolo a motore e del rimorchio.
La circolare precisa anche come distinguere il trasporto combinato svolto da vettori comunitari stranieri da quello di cabotaggio terrestre. Nel primo caso, ci può essere l'esenzione dalla normativa sul cabotaggio, purché la vezione stradale sia parte di un trasporto internazionale dell'unità di carico. In questo caso, l'autista deve avere un documento di trasporto che attesti l'effettivo svolgimento del trasporto combinato, oltre che la licenza di trasporto comunitaria. Del documento di trasporto non esiste un modello tipico, quindi ne basta uno che provi la natura del viaggio e che ricostruisca l'intera relazione del traffico. In particolare, la circolare indica i dati del vettore che svolge l'autotrasporto, la copia conforme della licenza comunitaria, l'indicazione del porto o della stazione da cui inizia o termina la parte navale o ferroviaria, le località di carico e scarico della merce, la documentazione che provi il trasporto in altre modalità (biglietti, prenotazioni, attestazioni dei vettori ferroviari e marittimi).
Riguardo alla nuova normativa, la circolare precisa che le registrazioni del cronotachigrafo "o altre risultanze" (come per esempio gli scontrini autostradali) costituiscono elementi di prova per eventuali sanzioni sul cabotaggio irregolare, se gli agenti trovano incongruenze con la circolazione dell'automezzo in territorio italiano. Non solo: si possono emettere le sanzioni anche in caso di mancata esibizione dei documenti che provano la regolarità del cabotaggio. E non è possibile presentare tali documenti in un secondo momento.
CIRCOLARE MINISTERI INTERNI E TRASPORTI SU CABOTAGGIO TERRESTRE GENNAIO 2015
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