La struttura dei giorni vietati alla circolazione dei veicoli industriali con massa superiore a 7,5 tonnellate nel 2020 non cambia in modo rilevante rispetto a quella dell'anno precedente, salvo ovviamente le feste infrasettimanali. Complessivamente, il calendario 2020 mostra settantasette giorni vietati, contro settantacinque del 2019. I divieto copre tutte le domeniche, ma in modo diverso secondo la stagione: da gennaio a maggio e da ottobre a dicembre l'orario sarà dalle 9.00 alle 22.00, mentre da giugno a settembre dalle 7.00 alle 22.00. A luglio e agosto saranno vietati anche i sabati e in alcune date anche i venerdì, seppure con orari diversi. Come sempre, i divieti infrasettimanali si concentrano introno alla Pasqua, al Ferragosto e al Natale. Ad aprile i camion dovranno fermarsi lunedì 13 e martedì 14 (reintroducento qusta giornata post-festiva), a dicembre il fermo è previsto da venerdì 25 a domenica 27.
Anche nel 2020 saranno valide le consuete deroghe per alcune tipologie di merce. Il Decreto 578 del 12 dicembre riporta alcune piccole innovazioni che riguardano soprattutto l'autotrasporto nell'ambito dell'intermodalità, le cui deroghe sono comunque confermate. Anche per il 2020 il ministero dei Trasporti mantiene la possibilità di posticipare l'inizio divieto di quattro ore per i veicoli provenienti dal porto di Genova e anticipare il termine del divieto di quattro ore per quelli diretti verso lo stesso porto. Gli interporti di Rubiera e Marzaglia si aggiungono alla lista di quelli per cui è concesso l'anticipo di quattro ore della fine del divieto ai veicoli in ingresso.
Nell'ambito del trasporto combinato strada-mare, il Decreto esenta dai divieti i veicoli che viaggiano sulle tratte beneficiate dal marebonus quando sono diretti ai porti d'imbarco. Più in generale, sono esentati i camion operanti nell'intermodalità strada-mare e strada-rotaia che rientrano nelle condizioni del Decreto ministeriale del 15 febbraio 2001. Il decreto precisa che i trattori isolati che hanno una massa complessiva superiore a 7,5 tonnellate che hanno sganciato il semirimorchio nell'ambito di un trasporto intermodale sono esentati dai divieti solo per rientrare in sede e il conducente deve documentare la consegna del semirimorchio.
Un'aggiunta all'articolo 7, che riguarda le tipologie di veicoli esentati dal divieto, elenca quelle che beneficiano della deroga anche se viaggiano scarichi: sono soprattutto autocisterne per il trasporto di liquidi alimentari per l'uomo o per animali e di combustibili, oltre che le macchine agricole. Restano in vigore le autorizzazioni delle Prefetture per svolgere nelle ore di divieto specifiche attività di trasporto, compresa la possibilità di svolgere viaggi a vuoto per raggiungere il posto di carico.
I veicoli industriali che trasportano merci pericolose in regime Adr subiscono divieti aggiuntivi. Quelli delle Classi 1 e 7 non potranno viaggiare neppure dalle 8.00 alle 24.00 di ogni sabato e dalle 00.00 alle 24.00 (praticamente mai) di ogni domenica, nel periodo dal 23 maggio al 6 settembre. Questo divieto riguarda anche i veicoli con massa complessiva fino a 7,5 tonnellate. Però il decreto prevede alcune deroghe.
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