Un importante chiarimento sui divieti di circolazione dei veicoli industriali con massa complessiva superiore a 7,5 tonnellate che già dispongono della deroga del Prefetto consentita dall'articolo 9 della Legge 525 del 4 dicembre 2018. La nota precisa che la deroga vale anche quando il veicolo viaggia vuoto per raggiungere il luogo di carico. La deroga si applica dal luogo d'inizio del viaggio a quello di carico, fino al luogo di consegna. Però l'eventuale viaggio a vuoto deve essere indicato nella richiesta di autorizzazione, "affinché possa essere valutata dalla Prefettura la coerenza oggettiva con la distanza e il percorso del viaggio per cui si richiede la deroga del trasporto nel giorno del divieto".
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