Prima di entrare in vigore, il testo del decreto 243/2016 deve ottenere il via libera della Corte dei Conti ed essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Il provvedimento finanzierà solo gli investimenti attuati dagli autotrasportatori dal giorno di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e fino al 15 aprile 2017, mentre le procedure per presentare le domande e per dimostrare i requisiti per ottenere il beneficio saranno stabilite da un decreto dirigenziale, che il ministero dovrà emanare entro quindici giorni dalla pubblicazione del decreto 243/2016.
Il testo della Legge firmata dal ministro Delrio stabilisce le categorie di veicoli il cui acquisto è finanziato dai 25 milioni stanziati dal Governo. Innanzitutto, il Decreto spiega che ne hanno diritto le imprese di autotrasporto in conto terzi attive in Italia che sono in regola con l'iscrizione all'Albo e e al Registro Elettronico Nazionale. Il finanziamento non vale per tutti i veicoli, ma sono per quelli a basso impatto ambientale e per quelli destinati ai trasporti intermodali. Più precisamente, per gli acquisiti (anche in leasing) di:
- Autoveicoli nuovi di fabbrica con massa complessiva pari o superiore a 3,5 tonnellate alimentati con gas naturale compresso o liquefatto ed elettrici (per cui sono stanziati 7 milioni), senza necessità di rottamazione: 3500 euro per ogni veicolo a gas naturale compresso con massa complessiva da 3,5 a 7 tonnellate; 10mila euro per ogni veicolo elettrico; 8000 euro per ogni veicolo a gas naturale compresso con massa complessiva superiore a 7 tonnellate; 20mila euro per ogni veicolo a gas naturale liquefatto con massa complessiva superiore a 7 tonnellate.
- Radiazione, rottamazione o esportazione fuori dall'Unione Europea di veicoli con massa complessiva pari o superiore a 11,5 tonnellate con contestuale acquisto di veicoli nuovi di fabbrica della stessa categoria di peso ed equipaggiati con motori Euro VI (per cui sono stanziati 6,5 milioni): 7000 euro per ogni veicolo radiato in corrispondenza dell'acquisto di un nuovo Euro VI.
- Acquisto di rimorchi e semirimorchi nuovi di fabbrica realizzati per il trasporto combinato strada-rotaia (ossia che soddisfano la normativa UIC 596-5) e per il trasporto combinato strada-mare (ossia che soddisfano la normativa Imo) che sono dotati di dispositivi "innovativi volti a conseguire maggiori standard di sicurezza e di efficienza energetica", le cui caratteristiche sono riportate in un allegato al Decreto (per cui sono stanziati 9 milioni): 10% (per medie imprese) o 20% (per piccole imprese) del prezzo di ogni semirimorchio, con un massimo di 5000 euro per unità. Le acquisizioni devono essere svolte nell'ambito di un programma d'investimenti per creare, ampliare o diversificare un impianto o trasformare il processo produttivo di uno esistente. Le imprese che non rientrano nella categoria PMI hanno un contributo di 1500 euro per unità.
- Acquisto di casse mobili e rimorchi e semirimorchi specializzati per il loro trasporto "così da facilitare l'utilizzazione di diverse modalità di trasporto in combinazione tra loro, senza alcuna rottura di carico" (per cui sono stanziati 2,5 milioni): sono finanziabili gruppi di otto casse mobili e un rimorchio o semirimorchio porta-casse e per questo insieme si possono ottenere 8500 euro.
Le cifre esposte si possono aumentare del 10% in alcuni casi (spiegati nel Decreto) di acquisizioni da parte di piccole o medie imprese, per esempio quelle che aderiscono a una rete d'imprese. Tali maggiorazioni sono cumulabili e si applicano all'importo netto del contributo. Come è avvenuto in passato, i contributi sono erogati sino all'esaurimento delle risorse stanziate per ciascuna tipologia e la ripartizione può essere rimodulata dal ministero secondo le richieste. Ovviamente, la cifra totale resta sempre quella di 25 milioni.
Se al termine della procedura di analisi delle richieste emergerà che sono superiori agli stanziamenti, anche dopo la rimodulazione, i singoli contributi potranno essere diminuiti. In tutti i casi, il contributo per singola impresa non potrà superare la cifra di 600mila euro. Inoltre, non è consentito il cumulo del contributo con altri benefici sugli stessi costi, compreso il de minimis.
I dispositivi elencati nel decreto che consentono il finanziamento per la voce dei "dispositivi innovativi" sono: spoiler laterali, appendici aerodinamiche posteriori, dispositivi elettronici gestiti da EBS per per la distribuzione del carico sugli assali in caso di carichi parziali o non uniformemente distribuiti; pneumatici di classe C3 con classi di efficienza energetica da A a E e dotati di sistema di controllo della pressione (TPMS); telematica indipendente collegata all'EBS per valutare l'efficienza di utilizzo di rimorchi e semirimorchi; dispositivi elettronici gestiti dall'EBS per ausilio alla sterzata; sistema elettronico per il controllo dell'usura delle pastiglie freno; sistema elettronico per il controllo dell'altezza del tetto veicolo.
DECRETO MINISTERIALE 243 DEL 19 LUGLIO 2016 SU INCENTIVI INVESTIMENTI AUTOTRASPORTO
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