La gestione dei pallet riutilizzabili è un onere che le imprese di autotrasporto devono spesso accollarsi per mantenere i clienti, anche se per loro rappresenta un costo, ma anche una complicazione burocratica. Infatti, recuperare una pedana usata vuota quando si scaricano quelle cariche comporta una perdita di tempo per l'autista, che la deve controllare e caricare sul camion. Inoltre, l'autotrasportatore può essere tenuto a rimborsare pallet danneggiati o falsi. Infine, se l'interscambio è differito (ossia il numero di pallet ritirati è diverso da quelli consegnati) rientra secondo la Legge nell'ambito del commercio di cose usate, che impone anche la tenuta di un registro giornaliero delle operazioni svolte.
Su quest'ultimo obbligo, l'associazione dell'autotrasporto Anita aveva espresso un dubbio di legittimità, sostenendo che l'interscambio differito dei pallet è un'attività accessoria e occasionale per gli autotrasportatori, quindi non si può equiparare a un commercio di cose usate. A questa obiezione ha riposto il ministero dell'Interno, replicando che l'interscambio differito rientra pienamente nella compravendita, con tutti i relativi adempimenti. La questione è finita davanti al Consiglio di Stato, che il 2 marzo 2018 ha confermato la tesi ministeriale.
Anita comunica quindi che nel caso d'interscambio differito di pallet, le imprese di autotrasporto devono segnare le operazioni sul registro delle cose usate, sottolineando che in mancanza di tale adempimento le aziende possono subire gravi sanzioni, derivate dai reati di ricettazione o impiego di unità di provenienza illecita. L'associazione consiglia agli autotrasportatori di stabilire con i committenti solamente l'interscambio immediato (o contestuale), escludendo sempre quello differito. Nell'interscambio immediato, l'autotrasportatore deve ritirare lo stesso numero di pallet scaricati, evitando così l'emissione del buono per ritiro differito.
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