Il ministro dei Trasporti ha firmato il Decreto numero 333 che stabilisce il calendario dei divieti di circolazione dei veicoli industriali per il 2024 (che potete scaricare dal banner qua sotto) riporta anche le deroghe concesse per determinati veicoli, trasporti e situazioni. Vediamo le principali.
Agevolazioni per i veicoli da e per l’estero
Per i veicoli che provengono dall’estero l’orario d’inizio del divieto è posticipato di quattro ore. Per i veicoli provenienti dall’estero che hanno un solo conducente, nel caso in cui il riposo giornaliero termini dopo l’inizio del divieto il posticipo decorre dal termine del periodo di riposo. Per i veicoli diretti all’estero l’orario di termine del divieto è anticipato di due ore. Non beneficiano di questa agevolazione i veicoli diretti o provenienti dalla Città del Vaticano e dalla Repubblica di San Marino.
Agevolazioni per i veicoli da e per la Sardegna
Per i veicoli che provengono dalla Sardegna l’orario d’inizio del divieto è posticipato di quattro ore. Per i veicoli diretti in Sardegna l’orario di termine del divieto è anticipato di quattro ore. Per i veicoli che circolano in Sardegna dopo essere giunti da una rimanente parte del territorio nazionale l’orario d’inizio del divieto è posticipato di quattro ore. Per i veicoli che circolano in Sardegna e sono diretti ai porti per imbarcarsi sui traghetti diretti alla rimante parte del territorio nazionale non si applica il divieto di circolazione.
Agevolazioni per i veicoli da e per la Sicilia
Fuori dai casi indicati dall’articolo relativo al trasporto intermodale, per i veicoli che circolano in Sicilia che si avvalgono del traghettamento ci sono due agevolazioni. La prima riguarda i veicoli il cui itinerario ha origine in Calabria, per i quali l’orario d’inizio del divieto è posticipato di due ore. La seconda riguarda i veicoli diretti verso la rimanente parte del territorio nazionale, per i quali non si applica il divieto di circolazione. In entrambi i casi, le agevolazioni non valgono per i veicoli che usufruiscono dei porti di Reggio Calabria e Villa San Giovanni. In quest’ultimo caso, per i veicoli provenienti o diretti in Sicilia l’orario di inizio del divieto è posticipato di due ore e l’orario di termine del divieto è anticipato di due ore.
Agevolazioni per il trasporto intermodale
Per i veicoli diretti agli interporti di rilevanza nazionale (Legge 240/1990) e ai terminal intermodali collocati in posizione strategica che trasportano merci o unità di carico dirette all’estero, l’orario di termine del divieto è posticipato di due ore. Ciò vale anche per per i veicoli che trasportano unità di carico vuote, container, casse mobili, semirimorchi, complessi veicolari scarichi destinati all’estero tramite interporti, porti e aeroporti. Il divieto di circolazione non si applica ai veicoli impegnati nei trasporti combinati strada-mare diretti ai porti per usare le tratte marittime stabilite dall’articolo 1 del Decreto Trasporti 31 gennaio 2007. Il divieto di circolazione non si applica neppure ai veicoli diretti o provenienti dagli aeroporti nazionali e internazionali che trasportano merci destinate al trasporto aereo.
Altri casi in cui non si applica il divieto di circolazione nel contesto intermodale sono: i trattori stradali isolati con massa superiore a 7,5 tonnellate solo se sganciati dal semirimorchio in sede di riconsegna per la prosecuzione della merce nel sistema intermodale; i veicoli impegnati in trasporti combinati strada-rotaia o strada-mare che rientrino nella definizione e nell’ambito applicativo dell’articolo 1 del Decreto del ministro dei Trasporti del 15 febbraio 2001. In quest’ultimo caso, la parte del tragitto iniziale o terminale effettuata su strada non può in nessun caso superare i 150 chilometri in linea d’aria dal porto o dalla stazione ferroviaria di imbarco o di sbarco. Infine, il divieto non si applica ai trasporti intermodali aventi come origine e destinazione all’interno dei confini nazionali.
Veicoli esentati dal divieto
Il Decreto esenta completamente dal divieti alcune categorie di veicoli, riportate nell’articolo 7. Riguardano i veicoli di corpi dello Stato, adibiti a servizi pubblici o a trasporti di beni ritenuti essenziali o di prima necessità (acqua, alimentari, combustibili, macchine agricole). Sono esenti dal divieto anche i veicoli che devono svolgere la revisione periodica o un interventi in officine fuori dal centro abitato dove ha sede l’impresa e quelli che rientrano in sede (principale o secondarie) dell’impresa intestataria, purché siano a una distanza inferiore a 50 chilometri al momento d’inizio del divieto e non stiano viaggiando su tratte autostradali.
Tipologie di merci esentate dal divieto
Sono esentati dal divieto i veicoli che trasportano esclusivamente alcune categorie di merci, anche se viaggiano scarichi. Le categorie sono: forniture destinate al servizio di ristoro a bordo degli aeromobili o di motori e parti di ricambio di aeromobili; forniture di viveri o di merci destinate ad altri servizi indispensabili alle attività della marina mercantile; giornali, quotidiani e periodici; prodotti per uso medico; prodotti alimentari deperibili che devono essere trasportati in regime ATP; prodotti agricoli che pur non richiedendo il trasporto in regime ATP, sono soggetti ad un rapido deperimento e pertanto necessitano di un tempestivo trasferimento dai luoghi di produzione a quelli di deposito o vendita (frutta fresca; ortaggi; fiori recisi; semi vitali non ancora germogliati; uova da cova, con specifica attestazione all’interno del documento di trasporto; miele non invasettato); sottoprodotti derivanti dalla macellazione di animali; prodotti complementari alla somministrazione alimentare, trasportati contemporaneamente agli alimentari deperibili, strettamente connessi e riconducibili alle esigenze degli esercizi di somministrazione di cibi e bevande, nel limite del 50% del totale del carico; altri prodotti alimentari, trasportati contemporaneamente agli alimentari deperibili, nel limite del 50% del totale del carico, per viaggi con origine e destinazione ricadenti nel medesimo ambito provinciale.
Sono esentati dal divieto anche i veicoli che trasportano animali vivi (pulcini destinati all’allevamento; animali vivi destinati alla macellazione; animali vivi provenienti dall’estero; animali destinati a gareggiare in manifestazioni agonistiche autorizzate, da effettuarsi o effettuate nelle quarantotto ore; api per nomadismo).
Trasporto di merci pericolose
Per alcune categorie di merci pericolose (classi Adr 1 e 7) oltre i giorni indicati dal calendario generale vigono altri divieti di circolazione: dalle 8.00 alle 24.00 di ogni sabato e dalle 0.00 alle 24.00 di ogni domenica nel periodo tra il 18 maggio e il 1° settembre 2024. Ci sono deroghe a questi divieti supplementari per esplosivi destinati alle Forze Armate, fuochi artificiali, cantieri, ambito sanitario. In questi casi è necessaria l’autorizzazione della Prefettura. Altre deroghe sono previste per esenzione parziale o globale in alcune sottosezioni dell’allegato A dell’Adr.